Una famiglia che si rivolge al legale di fiducia perché si sente lesa nei propri diritti di genitori e vede affievoliti e compressi quelli del loro figlio disabile. I genitori esercenti la potestà parentale sul minore, tramite il legale di fiducia, avvocato Giuseppe Di Carlo, intendono evidenziare l’assoluta indifferenza del Comune di Campomarino e dell’Ambito Territoriale Sociale in ordine all’assistenza del loro figlio disabile. Il minore, di anni 9, affetto da Disturbi dello spettro autistico, frequenta la classe III della scuola elementare “Principe di Piemonte di Termoli”.
Con verbale datato 08.03.3017 avente ad oggetto “Organico di sostegno per la scuola primaria- AS 2017-2018” il Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto prevedeva, quale progetto di intervento per il corrente anno scolastico, la presenza di un Assistente Educatore per n. 15 ore settimanali.
Per tale ragione, con numerose note, la Dirigente Scolastica invitava il Comune di Campomarino ad “…assegnare per l’anno scolastico 2017/2018 all’alunno 15 ore di assistente educativo”; ad oggi, tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, il Comune di Campomarino non ha ancora provveduto (l’anno scolastico volge oramai al termine) ed anzi, inspiegabilmente, non ha neppure risposto alle diffide inviate dal legale.
Tale comportamento appare evidentemente grave e lesivo degli interessi del minore che, a causa di tale colpevole omissione, sta subendo gravi danni in ordine al processo di crescita ed integrazione scolastica.
Come è noto, infatti, per assistenza educativa scolastica si intende “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali” (l. 104/99, art. 13).
Questa definizione di base è stata via via arricchita nel tempo, andando ben oltre i soli compiti di cura fisica e accompagnamento, e includendo sempre più funzioni di supporto alle autonomie personali e sociali, facilitazione nella relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe, sostegno alla socializzazione e comunicazione con i pari, facilitazione nell’espressione dei vissuti e bisogni, supporto emotivo, valorizzazione delle risorse e potenzialità.
L’obbligo a fornire l’assistenza educativa scolastica è attribuito agli enti locali e più specificatamente:
– alle Province in relazione a tutti gli studenti con disabilità sensoriale e agli frequentanti l’istruzione secondaria superiore
– ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria inferiore (eccetto che gli studenti con disabilità sensoriale, cui provvede la Provincia).
Nel caso di specie, quindi, appare di tutta evidenza come il Comune debba obbligatoriamente provvedere a fornire l’assistenza educativa scolastica al minore.
L’amministrazione tutta, il Sindaco e l’assessora agli affari sociali (in prima linea su questi temi solo nelle interviste rilasciate agli organi di stampa), invece, appaiono del tutto sordi alle istanze – legittime – dei genitori del minore.
Per tali ragioni, quindi, i genitori si rivolgeranno alle competenti autorità giudiziarie per l’urgente e necessitata tutela del caso, con inevitabile aggravio di spese che, ovviamente, a causa della richiamata inerzia dell’amministrazione, ricadranno sui contribuenti del Comune di Campomarino.

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