Il giudice delegato Rinaldo D’Alonzo, che già in autunno aveva fatto tremare tutti dichiarando inapplicabile il concordato preventivo della Spa, ha fatto le pulci al cosiddetto ‘preliminare’, di fatto ponendo condizioni di ben altra caratura per l’avvento di Aria Group in contrada Pantano Basso. Per D’Alonzo l’intesa determina una radicale stravolgimento delle previsioni del piano concordatario, “atteso che Aria Food S.pA., a prescindere dalle migliori condizioni economiche (rispetto a quelle indicate nel concordato) a cui subentra nella gestione dell’azienda rispetto alla Newco, è un soggetto non interamente partecipato dalla società in concordato, che quindi diverrebbe affittuario dello zuccherificio, assumendo una posizione di assoluto privilegio rispetto alla, platea dei potenziali acquirenti, al di fuori di ogni regola concorrenziale e di procedura competitiva, e dunque in violazione delle disposizioni di cui agli arti. 105 e ss L. Fall., cui il decreto di omologa rinvia; che questo stravolgimento non è possibile neppure con il consenso degli organi della procedura.

Ma quali sono le condizioni poste da D’Alonzo?

Il contratto di affitto di azienda potrà essere stipulato solo ove il preliminare contenga: La prestazione di offerta irrevocabile di acquisto al prezzo base fissato nell’ultimo tentativo di vendita compiuto alla scadenza del contratto di affitto, in caso di infruttuosità, per qualunque motivo, dello stesso; la prestazione di idonea garanzia fidejussoria a prima richiesta di primario Istituto bancario o assicurativo di livello nazionale per il caso di mancato acquisto alla data stabilita ed al prezzo sopra indicato; il rilascio immediato dell’azienda al nuovo eventuale acquirente, diverso dal nuovo affittuario, ove in un termine prefissato questi non intendesse esercitare il diritto di prelazione. Invita gli organi della procedura a verificare le condizioni per inserire negli accordi le seguenti previsioni: accollo anche di debiti che dovessero avere origine da pronunce giurisdizionali, senza limitazione di massimale; l’eliminazione della previsione di eventuale indennizzo o rimborso delle spese occorse per lavori di straordinaria manutenzione dei beni aziendali; la previsione per cui la penale per il ritardo dovrà essere versata direttamente in favore dell’aggiudicatario, a decorrere dal giorno in cui questi acquisisce il diritto a essere immesso nel possesso dell’azienda.

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