«La Te.Am. Teramo Ambiente Spa, gestore del servizio di igiene urbana, comunica a tutti i cittadini che, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della sede operativa sita in via Arti e Mestieri 27, il Centro di Raccolta resterà chiuso a partire da domenica 1 ottobre. La riapertura dell’Ecocentro comunale è rinviata a data da destinarsi. L’azienda si scusa per il disagio recato». Questo il laconico avviso pubblicato sulla pagina web della TeAm di Termoli lo scorso 27 settembre e non trasmesso all’ufficio stampa del Comune di Termoli, evidentemente. Un disguido informativo non da poco e peraltro reiterato, poiché è avvenuto anche nell’estate scorsa, con grosso disagio per l’utenza in un periodo delicato. Corto circuito nel dialogo tra Amministrazione e gestore o cos’altro? Intanto, c’è chi non si fa scrupolo di abbandonare i rifiuti davanti all’eco-centro, dopo che recandosi lì lo ha trovato chiuso, oltre al danno c’è la beffa, ma per l’ambiente a tutto tondo. In più, per la TeAm, arriva anche un’altra brutta notizia. E’ stato respinto il ricorso presentato dalla Teramo Ambiente Spa contro l’ammissione alla gara per scegliere il nuovo gestore dei rifiuti solidi urbani a Termoli. A esprimersi il Tar Molise. L’attuale gestore aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti, di estremi ignoti o impliciti nell’apertura di profili contenenti le offerte tecniche, di ammissione della società Tekneko s.r.l. e dell’A.T.I. Rieco s.p.a. – Smaltimenti Sud s.r.l. alla procedura di affidamento dei servizi di igiene urbana della Città di Termoli, indetta con bando di gara del 29 novembre 2016 dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli, assunto all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali delle concorrenti, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Inoltre, era stato presentato il ricorso incidentale presentato da Tekneko Sistemi Ecologici Srl lo scorso 3 agosto per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti e provvedimenti gravati dalla ricorrente principale, di estremi ignoti e di data sconosciuta, nella parte in cui non escludono dalla gara l’Ati ricorrente principale per le ragioni indicate nel presente atto di gravame incidentale. Il ricorso era stato presentato e basato sulla presunta insufficienza del requisito di capacità tecnica ritenuto non conforme alle previsioni del bando di gara da parte degli altri due concorrenti, ma è stato giudicato infondato.

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