Gli oneri di costruzione per la manutenzione straordinaria e trasformazione in museo didattico di palazzo Ferri sono dovuti dal privato. Così ha deciso ieri mattina il Tribunale amministrativo regionale del Molise in merito alla diatriba insorta tra il proprietario dell’immobile rurale di località Valle ed il Comune di Filignano. L’ente locale, infatti, si era rifiutato di restituire l’importo pagato, scatenando il ricorso al Tar del privato. Che però si è visto respingere l’istanza dai giudici amministrativi di Campobasso, con tanto di condanna a rifondere le spese legali al Municipio per 2.000 euro.
Il cittadino aveva presentato una domanda per accedere ai finanziamenti previsti dalla Regione Molise con determina numero 256/2011 nell’ambito del Psr Molise 2007/2013 Misura 3.2.2 “Sviluppo e rinnovamento di villaggi”-1^ sottofase”, al fine di procedere al recupero architettonico del suddetto immobile e destinarlo a museo didattico dell’agricoltura, laboratorio ludico/didattico e sala conferenze.
Il Comune aveva regolarmente rilasciato il permesso di costruire nel maggio 2012 per eseguire i lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, al fine di destinarlo a “infrastrutture per attività culturali e sociali” e la Regione aveva così concesso il finanziamento previsto; il ricorrente, a sua volta, aveva provveduto a pagare gli oneri di costruzione per la somma di 20.490,10 euro.
Con successiva istanza però, nel 2016, il proprietario dell’immobile aveva chiesto la restituzione di tali somme ma il Comune, con delibera di giunta provvedeva a respingere la domanda.
Da qui il ricorso al Tar con la richiesta di dichiarare il suo diritto alla restituzione degli oneri di costruzione, a suo dire indebitamente versati.
«A tal fine ha rilevato come si fosse trattato, nella specie, di una attività di mera manutenzione straordinaria di un immobile preesistente, con un cambio di destinazione d’uso all’interno della medesima categoria funzionale di cui all’articolo 2 del Dm 2.4.1968 ma senza alcun aumento di volumi e/o superfici né aumento del carico urbanistico; l’edificio, inoltre, non era destinato ad alcuna finalità lucrativa né imprenditoriale ma esclusivamente a finalità di pubblica utilità. Doveva, quindi, trovare applicazione l’articolo 17 comma 3 lettera c) Dpr numero 380/01 ai fini dell’esonero dal pagamento del costo di costruzione», ricostruiscono i giudici. Tuttavia, secondo il collegio «il ricorso è infondato».
Secondo il ricorrente, «la realizzazione di un museo didattico dell’agricoltura sarebbe, quindi, pienamente conforme alla finalità della Misura 3.2.2 ed allo spirito del bando e costituirebbe un’opera di finalità generale idonea ad apportare vantaggi alla stessa amministrazione comunale; quanto alla natura dei lavori eseguiti, non erano state realizzate né nuove superfici né nuovi volumi né tantomeno ulteriori opere di urbanizzazione primaria quali strade, parcheggi, verde attrezzato ecc».
Per i giudici, però, simili rilievi sono risultati “inutili” perché «nel caso di specie, infatti, risulta assentita una ristrutturazione edilizia di un immobile sito in zona A del territorio comunale, finalizzata ad un mutamento di destinazione d’uso: il “palazzo Ferri”, infatti, in origine destinato a civile abitazione, risulta trasformato in una “infrastruttura per attività culturali e sociali”, ovvero in un museo didattico dell’agricoltura, laboratorio ludico/didattico e sala conferenze. Pertanto, il collegio è dell’avviso che il costo di costruzione sia dovuto».
Insomma, «nella ipotesi di lavori realizzati da soggetti privati, più nel dettaglio, non basta che le opere siano autorizzate dagli strumenti urbanistici ma occorre che siano ivi previste e che siano, quindi, qualificabili quali opere di urbanizzazione».
In altre parole, per il Tar Molise «i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti dal privato ricorrente per conto proprio, seppur usufruendo di finanziamenti regionali, su di un immobile di sua proprietà cosicché l’opera in questione non può dirsi riconducibile alla mano pubblica».
Dunque, bene ha fatto il Comune a non restituire gli oneri di costruzione pagati.

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