franco rossi sindaco monqaquila

La legge Severino parla chiaro: il sindaco di Montaquila deve intendersi automaticamente sospeso dalla carica in quanto incappa nella previsione di cui al comma 2 articolo 11 (“Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità”). I domiciliari, insomma, fanno scattare l’impedimento a svolgere il ruolo. Questo è quanto avrebbe comunicato il Ministero dell’Interno a seguito della restrizione ai domiciliari del primo cittadino conseguenza dell’inchiesta sulla ‘clinica degli orrori’. Franco Rossi, pertanto, nonostante il pool di avvocati che lo difende non sia d’accordo con tale interpretazione normativa deve per forza di cose lasciare il posto al suo vice, Giovanni Perna, che è di conseguenza il sindaco facente funzioni del Comune. Tanto è vero che dopo l’iniziale fase di stallo, sembra che Perna presto presiederà una seduta di giunta e convocherà il Consiglio comunale che si occuperà di vagliare il bilancio di previsione. Ecco spiegato, insomma, il cortocircuito tra Procura e Prefettura. Nessuna comunicazione è effettivamente intercorsa tra Procura e Prefettura, ma per un semplice motivo: non occorre. Il Viminale è stato chiaro: la sospensione scatta in automatico. In sostanza, solo qualora il sindaco avesse continuato a svolgere il proprio ruolo si sarebbe reso necessario un decreto del prefetto, preceduto dalla trasmissione dell’ordinanza della Procura.
Tuttavia, l’incertezza è stata dettata anche dal fatto che si tratterebbe di uno dei primi casi del genere in Italia dall’approvazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, numero 190” entrato in vigore il 5 gennaio 2013.
Dunque, quanto preannunciato da Primo Piano Molise sin dal primo giorno seguente all’operazione dei Nas risulterebbe corretto. Come spiegato dal Ministero dell’Interno, “la sospensione di diritto consegue quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale”. L’articolo 284 del codice di procedura penale è quello riguardante gli arresti domiciliari, condizioni in cui si trova attualmente Franco Rossi in attesa di eventuale decisioni del Tribunale del Riesame che potrebbe essere adìto dai suoi legali.

(su Primo Piano Molise di oggi in edicola, domani ulteriori particolari)

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