Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Massimiliano Scarabeo propone di modificare la disciplina di calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare.
La norma di riferimento, la legge regionale 5 del 2008, fa riferimento anche ai redditi percepiti dagli assegnatari per l’applicazione di alcuni parametri che concorrono al calcolo di quanto devono, mensilmente, per l’affitto degli alloggi. L’articolo 3 in particolare esclude gli assegnatari i cui redditi derivano da una invalidità civile riconosciuta. Si tratta dei cosiddetti ‘redditi esenti’. Il regolamento stabilisce la presentazione di tutti i redditi percepiti dall’assegnatario, tra i quali anche quelli che per legge sono definiti esenti, escludendo dal calcolo soltanto quelli derivanti da invalidità certificata del 100% che pagano il minimo previsto. «E fin qui – spiega Scarabeo – nulla da eccepire. Restano però esclusi dall’esenzione i redditi derivanti da una disabilità certificata, riconosciuta nella misura compresa tra il 74 e il 99%. Anche a queste persone è stata riconosciuta una invalidità e per questo beneficiano di assegni mensili di indennità ma i loro redditi, benché considerati esenti per legge, concorrono comunque al calcolo del canone di locazione».
Sono indennizzi che contribuiscono alla cura di patologie invalidanti. Per questo, dice Scarabeo, «non mi sembra giusto che tale entrata, già decurtata da queste spese, venga considerata una effettiva fonte di reddito, tale da poter concorrere al calcolo del canone degli affitti degli alloggi assegnati». Ha presentato, dunque, una proposta di modifica all’articolo 3 della legge 5/2008 che chiarisce che «per redditi esenti, ai fini del calcolo del canone di fitto mensile, si intendono anche quelli derivanti da invalidità riconosciuta compresa tra il 74 e il 100%. La proposta di modifica presentata, mira a variare, parzialmente, questo regolamento che, a mio avviso, si presta ad interpretazioni che penalizzano una parte della categoria di assegnatari diversamente abili ai quali, già penalizzati dalla propria invalidità, l’indennità percepita viene considerata un reddito effettivo su cui far gravare i costi dell’affitto».

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