Altri 15 contagi a Campomarino e sono ormai 135 in poco più di una settimana. Non a caso è arrivata la zona rossa, invocata dal sindaco Piero Donato Silvestri da tempo. Aveva riferito di essere fortemente preoccupato, tanto da richiedere la zona rossa con insistenza da diversi giorni. In effetti, i contagi emersi nell’ultima settimana hanno disegnato lo scenario peggiore sull’emergenza Covid da quando la pandemia è scoppiata.
Per questo, dopo l’ordinanza del Governatore Donato Toma, forse in risposta a polemiche politiche ritenute inopportune, strumentali e fuori luogo, il primo cittadino ha esternato direttamente sui social la propria convinzione, rivolgendosi direttamente alla cittadinanza che da domani sarà costretta a vivere in condizioni di restrizioni ancora maggiori.
«Cari cittadini, come ormai noto, i contagi nel nostro Comune sono in continuo aumento. La situazione è fuori controllo da giorni.
Mi sono impegnato affinché Campomarino fosse dichiarata zona rossa. Non è stato semplice e ci sono volute svariate riunioni e molteplici confronti: ce l’abbiamo fatta! Non esprimo questo come fosse una vittoria, non lo è. Ma data l’emergenza è una necessità.
Ciò premesso, Vi comunico che il presidente della Regione, Donato Toma, ha emesso un’ordinanza che rende il territorio comunale zona rossa (fino al 14 febbraio) e lo ha fatto, mi preme sottolinearlo, in un giorno non lavorativo, proprio a dimostrazione del fatto che l’incolumità dei nostri cittadini rappresenta per noi una priorità.
Rispetto a questa ordinanza, Vi anticipo, che l’amministrazione comunale adotterà misure ulteriormente restrittive, seguirà, pertanto, un’ordinanza di mio pugno». Nell’ordinanza di Toma, si fa riferimento alla nota giunta dall’Asrem sabato scorso, che ha segnalato l’opportunità di adottare nel territorio comunale di Campomarino “misure restrittive volte a circoscrivere ed isolare i nuovi focolai evitando la diffusione massiva del virus”, in considerazione “della evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché della valutazione dei dati, così come risultante dalla relazione trasmessa a mezzo mail, allegata alla presente, dal Dipartimento di Prevenzione aziendale relativi alle dimensioni, all’estensione territoriale ed alla localizzazione del contagio legato alla infezione da virus SarCov2 nel Comune di Campomarino”. E’ stato ritenuto, pertanto, necessario recepire le indicazioni fornite dall’Asrem e adottare specifiche misure di contenimento nell’ambito del territorio comunale di Campomarino; considerato che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Da oggi è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente; sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm del 14 gennaio 2021, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff), del medesimo Dpcm. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; d. tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g) del Dpcm del 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché, comunque, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del Dpcm 14 gennaio 2021; i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Le misure previste dalle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali, si applicano anche al territorio comunale di Campomarino, ove per quest’ultimo non siano previste analoghe misure più rigorose. Nel periodo di vigenza della presente ordinanza si raccomanda alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale frequentate da studenti residenti nel territorio comunale di Campomarino, con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica a distanza. L’ordinanza ha efficacia fino al 14 febbraio 2021. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Prim’ancora dell’ordinanza, a Campomarino i commercianti avevano voluto condividere la preoccupazione dell’amministrazione locale, abbassando le saracinesche. «Ringrazio i commercianti che hanno deciso in queste ore, in modo del tutto spontaneo e rinunciando a introiti derivanti dalle loro attività, di chiudere temporaneamente. Grande senso di responsabilità e di amore per il paese e per i nostri concittadini. A voi tutti, e a tutti quelli che decideranno di prendervi come esempio, va il ringraziamento personale come vostro concittadino ancor prima che come amministratore», il messaggio rivolto agli esercenti l’assessore comunale Antonio Saburro.

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