Campomarino ha solo fatto da apripista con la stampa, tutti e 4 i comuni costieri molisani hanno interdetto le spiagge libere, il divieto è valido per la balneazione, ma il quadro resta problematico. La normativa anti-Covid ha stabilito che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità; l’Ordinanza Balneare n. 01/2020 della Regione Molise, all’art. 1, comma 2, dispone che la stagione balneare 2020 inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre, ed all’art. 2 dispone che le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con ordinanza della Capitaneria di Porto e che gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge libere sono trattati nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge da adottarsi dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale. E’ stato adottato il Piano di sicurezza spiagge della Regione Molise. In corso di definizione il Regolamento Comunale per la fruizione delle spiagge libere; che sono in corso di svolgimento le procedure per affidamento del servizio di salvamento sui tratti di spiagge libere del Comune di Termoli e della fornitura della cartellonistica prevista dalle Ordinanze Balneari della Regione Molise e della Capitaneria di Porto di Termoli. Il sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini; che a seguito di quanto sopra rappresentato, si ritiene necessario, a tutela della salute pubblica, emettere urgente provvedimento di interdizione di determinati tratti di spiagge libere del Comune di Termoli, fino all’attuazione di adeguate misure di sicurezza della balneazione e all’adozione del piano comunale per la gestione delle spiagge libere, al fine del rispetto dei protocolli di sicurezza del Ministero della Salute; che per la particolare vocazione turistico-balneare del territorio comunale, è stata più volte rappresentata la necessità di tutelare con opportuni interventi l’utenza che afferisce durante la stagione balneare; che alla luce del quadro epidemiologico attuale, in attuazione dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta opportuno e necessario prevedere ed introdurre una temporanea e più rigorosa regolamentazione della fruibilità delle spiagge libere del litorale del territorio, che consenta l’applicazione rigorosa delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19; ritenuto che, al fine di consentire l’adozione del Regolamento, l’attivazione del servizio di salvamento e l’apposizione della apposita cartellonistica come in rappresentato in premessa, è indispensabile, opportuno e inderogabile, procedere all’interdizione ai fini della balneazione delle spiagge libere del Comune di Termoli. Il sindaco ordina con decorrenza dal giorno 1° giugno 2020 e fino a nuove disposizioni: E’ interdetto l’accesso alle spiagge libere del Comune di Termoli per la sola balneazione, in attesa del ripristino del servizio di salvamento e consentire ogni attività di competenza dell’Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Ordinanze degli Organi competenti, volta a garantire la sicurezza della balneazione ed una adeguata informazione all’utenza; DISPONE che gli Organi di Polizia territorialmente competenti, effettuino i controlli di merito, attivando le necessarie azioni finalizzate alla rigorosa osservanza della presente ordinanza.

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