Com’era intuibile, oltre Tedeschi e Di Sandro, gli altri consiglieri regionali che furono estromessi dall’Assemblea legislativa con un emendamento, vogliono rientrare in Aula.
Il legale di Massimiliano Scarabeo, primo dei non eletti di Forza Italia subentrato nel 2018 per sostituire l’assessore azzurro Nicola Cavaliere, ha trasmesso una diffida al presidente del Consiglio Micone, con la quale chiede di essere reintegrato nel ruolo di consigliere.
«Diffida – scrive il noto avvocato Vincenzo Iacovino nella missiva notificata via pec – il presidente del Consiglio regionale del Molise, a voler porre in essere tutti gli atti di propria competenza al fine di procedere all’immediato reintegro dello stesso (Massimiliano Scarabeo, ndr) nel ruolo di consigliere regionale ed a procedere alla sua convocazione sin dalla seduta del 7 marzo 2023.
Evidenzia – ancora Iacovino – che l’immediato reintegro eviterebbe ulteriori danni (oltre a quelli già verificatesi e di cui ci si riserva ogni opportuna azione risarcitoria) in capo al mio assistito oltre a responsabilità di carattere personale, civile, penale e contabile di cui ci si riserva ampia azione, intimandovi contestualmente al pagamento a titolo di risarcimento danno di tutte le indennità dovute dall’illegittima rimozione alla effettiva reintegra».
Nella lungo e articolato documento, l’avvocato campobassano illustra e ricostruisce tutte le fasi del “caso”, dall’aprile del 2020, quando fu cancellata la norma sulla surroga, alle sentenze dalla Cassazione che hanno riconosciuto il diritto ad Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro di ricoprire la carica di consiglieri regionali.
Anche Scarabeo – ovvio – si è rivolto alla magistratura per vedere riconosciuti i suoi diritti. Il procedimento, allo stato, pende davanti alla Corte d’Appello di Campobasso.
Tra le altre motivazioni che inducono Iacovino e Scarabeo a chiedere l’immediato reintegro in Consiglio di quest’ultimo, seppur il caso specifico ancora non è oggetto di sentenza definitiva, vi è «la portata della innovazione introdotta dall’articolo 11 della legge regionale numero 1 del 2020. Nel caso di specie – scrive l’avvocato Iacovino –, l’interpretazione della norma, operata dalla sentenza impugnata, sarebbe tale da renderla intrinsecamente irragionevole ed irrazionale. Un’eventuale eliminazione ad effetti immediati – ad personam e come risultato prevedibile ex ante, dunque preordinato sulle singole posizioni soggettive – della causa pregressa di incompatibilità, esistente al momento delle elezioni, si porrebbe in contrasto con i principî di ragionevolezza ed affidamento nella certezza del diritto, enucleati dalla Consulta con riferimento agli interventi legislativi di portata retroattiva. La legge elettorale e le regole di incompatibilità – in particolare quella di specie, concernente l’abrogazione dell’incompatibilità tra consiglieri ed assessori – possono bensì essere modificate in ogni momento (vuoi introducendo, vuoi eliminando la ragione ostativa) e proprio ciò è avvenuto: ma per le elezioni successive, rispettando le regole per eletti ed elettori, i quali conoscono le norme vigenti al momento in cui si concorre con il proprio voto o con la propria candidatura alla vita politica del territorio. Ne discende che l’abrogazione della incompatibilità tra la carica di assessore e le funzioni di consigliere regionale, prevista dall’articolo 15 della legge regionale numero 20 del 2017, disposta nel corso della legislatura dall’articolo 11 della legge regionale numero 1 del 2020, per sua natura si applica dalle successive elezioni».
In conclusione, afferma il legale, «il principio evidenziato dalla Suprema Corte è immediatamente applicabile anche alla situazione del signor Massimiliano Scarabeo, perfettamente sovrapponibile a quella dei consiglieri regionali Tedeschi e Di Sandro».

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