La legge elettorale del Molise non viola gli articoli della Costituzione che tutelano la rappresentatività e quindi il valore del voto dei cittadini e allo stesso tempo il pari diritto di accesso alle cariche politiche. In sintesi, è questa la ragione con cui il Tar Molise ha respinto il ricorso presentato da Donato Campolieti e Domenico Di Baggio (rispettivamente primi per preferenze delle liste Alleanza progressista e Progresso Molise che non hanno avuto accesso al Consiglio regionale perché rimaste sotto la soglia del 5%). Le motivazioni del verdetto, di cui il 23 ottobre era stato pubblicato solo il dispositivo, sono state rese note nelle scorse ore.
Con un emendamento alla legge finanziaria del 2022, lo sbarramento è stato innalzato dal 3 al 5%. Dopo le regionali del 25 e 26 giugno, Campolieti e Di Baggio hanno impugnato i verbali delle operazioni nella parte in cui non sono stati proclamati eletti in virtù del “vecchio” sbarramento, loro ritengono incostituzionale il “nuovo”. Sul punto hanno chiesto al Tribunale amministrativo di rimettere la questione alla Consulta. Il ricorso, hanno invece concluso i giudici, è «manifestamente infondato, non potendosi per conseguenza accogliere l’istanza di remissione (…) innanzi alla Corte Costituzionale». La legge elettorale regionale prevede un premio di maggioranza, una soglia per le coalizioni (8%) e una per le liste all’interno degli schieramenti (5%). Questo impianto, secondo i ricorrenti, lede la sovranità popolare e determina «un diverso peso del voto espresso dai cittadini a seconda della lista votata», riducendo quello delle preferenze espresse per candidati della coalizione perdente.
«Le soglie di sbarramento sono pienamente compatibili con il sistema normativo positivo di fonte nazionale e la loro regolamentazione di dettaglio è espressione di un’ampia discrezionalità del legislatore», sono invece le conclusioni cui è giunto il Tar. Che nella pronuncia ha citato sul punto anche la giurisprudenza sia di Consulta e Consiglio di Stato. Orientamento che la giustizia amministrativa ha confermato in recenti sentenze su vicende analoghe riguardanti le leggi elettorali della Sicilia, della Sardegna, della Basilicata. «Un sentenza chiara che non lascia adito a interpretazioni», commenta il consigliere regionale 5s Angelo Primiani. I seggi di cui Campolieti e Di Baggio chiedevano l’attribuzione sono il suo e quello dell’esponente del Pd Alessandra Salvatore. In giudizio, Primiani è stato assistito dall’avvocato Giacomo Papa (Salvatore da Arcangela Iamiceli). Il verdetto, prosegue Primiani, «recepisce integralmente la nostra tesi e altrettanto integralmente rigetta la tesi dei ricorrenti. Inoltre, la numerosa e cristallina giurisprudenza delle supreme Corti (Consiglio di stato e Corte costituzionale) che il Tar richiama ci lascia sereni per un eventuale appello. Alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza – si concede una chiosa provocatoria – rimane solo il dubbio del perché i ricorrenti non siano stati condannati alle spese».

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