La nuova sentenza del Tribunale di Larino scuote ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Termoli e rimette al centro il tema più controverso degli ultimi anni: la mancata rotazione nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. La giudice Silvia Cucchiella accoglie il ricorso di una lavoratrice Usb dichiarando «l’illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in Cigo, Cigo‑Covid o Contratto di solidarietà» e condannando Stellantis Europe a versare una somma a titolo di risarcimento. Una decisione che, nel cuore del basso Molise industriale, scardina un meccanismo che ha lasciato per anni sempre gli stessi lavoratori ai margini del ciclo produttivo. La sentenza parte da un richiamo netto al quadro normativo: il Decreto legislativo 148/2015 non prevede un obbligo formale di rotazione nella Cassa integrazione ordinaria, ma ciò non significa libertà assoluta per l’azienda. La giudice cita la Cassazione ricordando che «il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione […] non è incondizionato», ma deve rispettare «i doveri di correttezza e buona fede» e il divieto di discriminazioni, incluse quelle legate a «invalidità o presunta ridotta capacità lavorativa». È un passaggio chiave, perché ribadisce che anche in assenza di un obbligo normativo esplicito, la rotazione resta un principio sostanziale di equità e tutela.
Il Tribunale chiarisce inoltre che la rotazione è esigibile quando i lavoratori sono «pienamente fungibili», cioè quando svolgono mansioni identiche o sovrapponibili. Ed è proprio qui che la condotta aziendale viene censurata: Stellantis non ha mai indicato alle rappresentanze sindacali i criteri di scelta dei sospesi, limitandosi a comunicare numeri e periodi. Nelle note aziendali, osserva la giudice, «viene riportato soltanto il numero dei lavoratori interessati […] senza alcun richiamo ai criteri utilizzati». Un’omissione che, in un contesto di fungibilità diffusa come quello delle linee termolesi, diventa decisiva.
La parte più forte della sentenza riguarda però il meccanismo delle giornate minime lavorate durante gli ammortizzatori. La giudice afferma che «il rispetto puramente formale della percentuale non legittima un sistema in cui alcuni dipendenti restano quasi sempre fuori mentre altri vengono impiegati molto più frequentemente». È la fotografia esatta della denuncia che Usb porta avanti da anni: un criterio apparentemente neutro che, applicato in modo rigido e opaco, produce una disparità concreta e sistematica.
La ricorrente, come documentato dalle buste paga, è rimasta sospesa per lunghi periodi. La giudice riconosce che alcune giornate erano dovute a malattia, ferie o permessi, e le sottrae dal calcolo, ma questo non cambia la sostanza: la permanenza prolungata in sospensione, senza criteri trasparenti e senza rotazione effettiva, è illegittima. Il Tribunale richiama un principio consolidato: quando un lavoratore resta in cassa integrazione più del dovuto per scelta arbitraria del datore, “il danno […] è pari alla intera retribuzione che avrebbe avuto il diritto di godere”, come stabilito dalla Cassazione. Da qui la condanna economica, calcolata mese per mese, sottraendo solo le giornate non imputabili all’azienda. L’Usb, che ringrazia l’avvocata Francesca Borsa per la conduzione del ricorso, sottolinea il valore politico e sindacale della decisione: «Non si può aggirare il principio di rotazione mantenendo sempre gli stessi lavoratori lontani dal lavoro». E aggiunge che questa non è la prima sentenza favorevole ottenuta contro Stellantis su questo tema. La pronuncia di Larino, infatti, si inserisce in un filone che riconosce come la mancata rotazione, anche quando mascherata da criteri numerici, possa configurare una violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La sentenza colpisce anche il ruolo delle organizzazioni firmatarie del Ccsl, definite da Usb “passive” e incapaci di esercitare un controllo effettivo sulle scelte aziendali. In un territorio come Termoli, dove la fabbrica è ancora un pilastro sociale ed economico, la mancanza di vigilanza sindacale pesa doppio. La decisione di Larino restituisce dignità a chi ha subito sospensioni ingiuste e certifica che un criterio formale può trasformarsi in una disparità sostanziale. Usb rivendica la vittoria come conferma delle proprie battaglie: «Il coraggio di difendere i propri diritti porta sempre a risultati tangibili». Per Termoli, per la fabbrica, per chi non ha mai chinato la testa, è una vittoria che segna un precedente e apre la strada ad altri lavoratori che ritengono di aver subito trattamenti analoghi.




























