Dopo mesi di apparente silenzio, a Riccia torna a farsi incandescente il dibattito sulla centrale a biometano, un impianto che fin dalla sua genesi ha diviso il territorio e sollevato interrogativi pesanti sul piano urbanistico, ambientale e amministrativo.
Mettendo insieme dati e informazioni, proviamo a ricostruire una vicenda complessa e ancora irrisolta sotto molti profili di legittimità.
La storia prende avvio nell’ottobre 2021, quando il dirigente del Suap del Comune di Riccia rilascia il parere urbanistico favorevole alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e zootecniche, proposto dalla società Agrimetano Sud Srls. Un atto amministrativo di rilievo, considerato l’impatto potenziale dell’opera, che però – secondo quanto ricostruito – passa quasi inosservato, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza.
Solo grazie all’azione di un comitato civico, che porta alla luce incongruenze e criticità della procedura abilitativa, il tema emerge nel dibattito pubblico. La pressione popolare culmina in un’assemblea molto partecipata, dopo la quale, nel marzo 2022, il Comune è costretto a sospendere l’efficacia del provvedimento concessorio.
Da quel momento si apre una vertenza in sede amministrativa che, tuttavia, secondo i contestatori, si concentra su aspetti formali e marginali, senza mai affrontare quello che viene definito il “vero scandalo” dell’intera vicenda: la possibilità che l’impianto configuri un abuso edilizio mascherato da autorizzazione semplificata.
Al centro della contestazione vi è l’applicazione dell’articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003, norma che consente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica anche in zone agricole, a determinate condizioni. Secondo quanto denunciato, il Comune avrebbe applicato tale disposizione in modo erroneo.
Dalla documentazione progettuale, infatti, emergerebbe che l’attività prevalente dell’impianto non è la produzione di energia elettrica, bensì la produzione e vendita di biometano per autotrazione, con incentivi previsti dal decreto Mise del 2 marzo 2018. Il biometano, una volta compresso, verrebbe in larga parte convogliato tramite una condotta interrata verso un punto di ricevimento della rete Snam, mentre è prevista anche la realizzazione di un distributore stradale lungo la SP 36.
Se il prodotto finale non è energia elettrica ma gas venduto “tal quale”, viene meno – secondo questa lettura – il presupposto giuridico che consente l’edificazione in area agricola. Di conseguenza, l’intero impianto risulterebbe incompatibile con la destinazione urbanistica del sito.
Ma c’è di più. Anche ammettendo l’applicabilità dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, la norma impone precise verifiche: tutela del paesaggio rurale, salvaguardia della biodiversità, valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, protezione del patrimonio culturale. Verifiche che, stando alle informazioni raccolte, nel parere urbanistico semplicemente non esistono.
Su queste basi, un cittadino ha chiesto per due volte – nell’ottobre 2022 e nel dicembre 2025 – l’annullamento in autotutela dell’atto autorizzativo del 19 ottobre 2021. Richieste rimaste, secondo quanto denunciato, senza alcuna risposta: il Comune di Riccia sarebbe rimasto inerte e silente.
Ulteriori criticità emergono sul piano ambientale. Nel dicembre 2025, lo stesso cittadino si è rivolto alla Regione Campania, competente per il SIC Bosco di Castelpagano, chiedendo l’annullamento in autotutela del decreto regionale numero 37 del 7 febbraio 2023 relativo alla Valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
In particolare, una delle prescrizioni del decreto stabilisce che una «produzione diversa del biometano dalla produzione di energia elettrica» richieda l’avvio di una nuova procedura di Valutazione di incidenza. Ma se – come sostenuto – l’impianto non ha mai avuto come attività principale la produzione di energia elettrica, allora la vendita diretta del biometano alla rete Snam avrebbe imposto una nuova VIncA, che ad oggi non risulta avviata.
Non solo. Un’altra prescrizione impone limiti rigorosi all’illuminazione notturna dell’impianto per tutelare la fauna. Prescrizione che viene definita «oggettivamente inattuabile» alla luce della presenza di una torcia di combustione alta circa 9 metri, con temperatura di esercizio di mille gradi, destinata a bruciare gli esuberi di biogas in modo automatico, anche nelle ore notturne. Un elemento che, secondo i contestatori, avrebbe un impatto visivo e termico incompatibile con le tutele ambientali previste.
Il quadro che emerge è quello di una vicenda ancora sospesa, ma potenzialmente giunta a un punto di non ritorno. La società proponente, stando a quanto riferito in Consiglio comunale dallo stesso sindaco, avrebbe manifestato l’intenzione di avviare i lavori a breve.
Eppure, denunciano i cittadini, nessuna delle istituzioni coinvolte – Comune, Regione, enti competenti – avrebbe finora messo in campo azioni concrete per fare chiarezza definitiva o per bloccare un intervento che viene giudicato deleterio per il territorio.
A fronte di presunte violazioni normative, procedure incomplete, prescrizioni ambientali difficilmente applicabili e di un impatto potenzialmente rilevante su ambiente, salute ed economia locale, la comunità di Riccia si ritrova ancora una volta a chiedere risposte. La domanda, semplice quanto scomoda, resta sospesa nell’aria: a chi giova davvero la centrale a biometano di Riccia?
ppm

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*