Hanno ragione i Comuni: Molise Acque non poteva disporre l’aumento tariffario delle risorse idriche in via retroattiva per il periodo 2016-2019 (la decisione risale al 30 dicembre 2021). Di più, Molise Acque non poteva disporre l’aumento in generale poiché non è sua la competenza.
Il Tar Molise ha accolto il ricorso di 37 amministrazioni comunali assistite dall’avvocato Salvatore Di Pardo e annullato la delibera dell’ex Erim che avrebbe avuto come conseguenza un salasso per i molisani.
La vicenda, intricata e complessa, si inquadra nel non facile percorso di costruzione dell’ente di governo d’ambito, l’Egam, anch’esso chiamato in causa ma non si è costituito in giudizio (oltre alla Regione che invece ha chiesto e ottenuto di essere estromessa).
Con il provvedimento di Molise Acque, hanno lamentato i Comuni, gli incrementi tariffari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono stati applicati «ora per allora» e i conguagli relativi alla differenza fra le nuove tariffe rispetto a quelle a suo tempo pagate sono «stati immediatamente richiesti». Evidente che i residenti, quali utenti finali del servizio idrico, sarebbero stati chiamati dagli enti locali a sostenere gli aumenti.
«La delibera impugnata (…) ha violato il principio di irretroattività dell’azione amministrativa, postulato del principio di legalità valevole anche per gli atti amministrativi», evidenzia il Tribunale amministrativo spiegando la fondatezza del primo motivo di ricorso. La stessa azienda speciale regionale era «già ex ante consapevole» che la retroattività della delibera costituiva un «aspetto di possibile illegittimità». Il professionista a cui era stato commissionato un parere pro veritate, infatti, affrontò «in termini assai problematici la questione della prevedibile tenuta in giudizio, sul punto, dei provvedimenti impugnati, facendo espresso riferimento al loro possibile contrasto con il (…) principio di irretroattività degli atti amministrativi».
Inoltre, in base al procedimento previsto dalle norme in vigore, «l’adozione della proposta di adeguamento tariffario in vista dell’approvazione dell’Arera – aggiunge la sentenza di cui è estensore il magistrato Massimo Scalise – rientrava indefettibilmente nelle competenze dell’Egam, nelle vesti di ente di governo dell’ambito, e non già della Molise Acque, gestore del servizio idrico integrato».
Il verdetto è stato pronunciato su tre ricorsi, riuniti dal collegio, e proposti da Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, Salcito, Pietracupa, Forlì del Sannio, Casalciprano, Fossalto, Palata, Limosano, Macchiagodena, Ururi, Vinchiaturo, Colletorto, Cercepiccola, Montorio nei Frentani, San Giuliano del Sannio, Campochiaro, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Casacalenda, Ripabottoni, San Giuliano di Puglia, Mafalda, Bonefro, Molise, Montenero di Bisaccia, Rotello, Castelmauro, Castellino del Biferno, Acquaviva Collecroce, Riccia, Castropignano, Guardialfiera, Larino e Montefalcone del Sannio e Castelbottaccio.

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