Il servizio di trasporto pubblico a Campobasso dovrà essere gestito dalla ditta Trotta Bus Service, seconda classificata al bando del Comune pubblicato dalla precedente amministrazione Gravina. Anche il Consiglio di Stato ha confermato, ieri mattina, il pronunciamento del Tar, escludendo la Sati, ditta aggiudicataria dell’appalto da 21 milioni di euro per una durata di 9 anni. L’azienda che gestisce il servizio in città dallo scorso luglio si era opposta insieme a Palazzo San Giorgio alla sentenza di primo grado, ma i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso della Trotta.
Ora il Comune dovrà procedere alla verifica tecnica dei requisiti in possesso della ditta per poi affidarle il servizio in maniera definitiva (sempre che la Trotta risponda appieno ai requisiti del bando, in caso contrario l’aggiudicazione andrebbe alla terza ditta in graduatoria, l’Atm del gruppo Larivera, ndr). Nel frattempo il servizio continuerà ad essere garantito con gli stessi orari e le medesime corse, come assicurato dall’assessore ai Trasporti di Palazzo San Giorgio Mimmo Maio. «Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato – ha commentato – ma voglio rassicurare i cittadini perché il servizio non subirà modifiche. Come assessore continuerò a lavorare con lo stesso atteggiamento costruttivo e propositivo per venire incontro alle esigenze dell’utenza. Qualunque sia l’affidatario il mio impegno e la collaborazione rimarranno immutati, anzi saranno ancora più incisivi in modo da garantire un servizio di qualità per Campobasso».
In sostanza il Consiglio di Sato ha rilevato che la Sati fosse carente di un requisito tecnico professionale, sposando la tesi del Tar. Il bando di gara del Comune «ha stabilito tra le condizioni di partecipazione il requisito di ordine tecnico/professionale della “esecuzione, nel migliore anno dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani con una flotta minima di 20 bus”.
Ai fini dell’integrazione del suddetto requisito tecnico professionale la Sati ha deciso di avvalersi dell’ausiliaria società BeeBus s.p.a., presentando tra i documenti di gara il contratto di avvalimento sottoscritto tra loro in data 11 settembre 2023».
Con tale contratto la BeeBus s.p.a. «si è impegnata a fornire all’ausiliata il requisito tecnico professionale richiesto dal bando vincolandosi –puramente e semplicemente – alla “predisposizione di un programma di formazione del personale” in favore della Sati». Per il Tar, però, «non può ritenersi valido il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui la seconda è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza precisare in alcun modo in che cosa tali risorse materialmente consistano. In particolare, il contratto non offre alcuna specificazione volta a individuare in concreto i termini dell’attività formativa attraverso la quale l’impresa ausiliaria avrebbe dovuto trasferire alla Sati l’esperienza tecnico professionale sottesa al requisito richiesto dal Disciplinare. Il contratto di avvalimento della Sati – concludono i giudici – si conferma pertanto irrimediabilmente indeterminato nel suo contenuto, avendo perciò mancato di determinare anche le concrete modalità attraverso le quali si sarebbe potuto “trasferire” il requisito tecnico professionale richiesto dalla legge di gara».
Dunque il motivo del ricorso della Trotta «risulta fondato, con la conseguenza che l’aggiudicazione gravata risulta illegittima in quanto disposta in favore di una concorrente che andava invece esclusa dalla gara».
Anche il Consiglio di Sato dunque ha ribadito l’ inefficacia del contratto stipulato.