Senza fissa dimora, ma con un indirizzo anagrafico. Il dirigente del settore Affari Generali Massimo Albanese, con nota prot. n. 18638 del 27 marzo 2019, ha notiziato che presso l’Ufficio Anagrafe del Comune è in uso l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora che hanno eletto domicilio sul territorio comunale e che tale iscrizione (oggi, in numero di tre) avviene con indicazione della fittizia “Via Termoli”, previo riscontro accertativo della costante presenza sul territorio della persona interessata. Una scelta confermata con atto di indirizzo dalla giunta Sbrocca. L’esecutivo ha confermato la denominazione della “Via Termoli”, quale via fittizia, territorialmente non esistente, per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge. di fornire a livello di atto di indirizzo le seguenti direttive per l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora. L’accertamento del domicilio delle persone senza fissa dimora si svolge diversamente dall’accertamento della residenza, ovvero della dimora abituale, e non presuppone la presenza fisica della persona all’indirizzo indicato. Occorrerà che il richiedente indichi, se esiste, almeno un proprio domicilio, già individuabile quale sede principale dei suoi affari e interessi, esibendo, se lo ritiene, anche eventuali documenti comprovanti l’effettiva sussistenza di tale domicilio. La persona senza fissa dimora che si rechi direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune deve essere accompagnata da un operatore sociale (assistente sociale in servizio presso i servizi sociali territoriali ovvero presso organizzazioni di volontariato) e presentare il modulo di dichiarazione di residenza, appositamente predisposto dal Comune. Nel presentare la dichiarazione di residenza, l’interessato deve produrre la relazione del servizio sociale di accompagnamento, contenente: a) generalità complete; b) provenienza; c) domicilio con indicazione di indirizzo, completo di civico, della zona che frequenta abitualmente, intesa come sede principale dei suoi affari ed interessi; e) recapiti. All’interno della relazione non dovrà essere inserita alcuna valutazione in ordine alla ricevibilità della domanda, ma esclusivamente l’accertamento dello status e gli elementi dai quali sia possibile desumere l’effettiva sussistenza del domicilio del territorio comunale. Non sarà, pertanto, necessario disporre l’invio del vigile accertatore poiché la relazione del servizio sociale ha funzione di accertamento. L’iscrizione anagrafica nella via convenzionale costituisce extrema ratio, atteso che il domicilio dichiarato, alla luce della normativa vigente in materia, deve essere effettivo, in mancanza del quale l’attuale ordinamento anagrafico prescrive l’iscrizione presso il Comune di nascita o presso un registro appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno. In presenza di una formale istanza, l’ufficio è tenuto a concludere tempestivamente il procedimento con un provvedimento esplicito a firma del responsabile, anche se la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

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