Secondo “avviso” della Prefettura di Campobasso che ricorda ai partiti e alle amministrazioni pubbliche il contenuto di due circolari, pubblicate sul sito istituzionale e riguardanti la propaganda elettorale e la comunicazione politica in vista delle regionali del 25 e 26 giugno.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto – specifica in particolare la circolare del 17 maggio scorso a firma del prefetto Michela Lattarulo, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione – a titolo esemplificativo mediante convegni, manifestazioni, conferenze stampa – ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
L’espressione “pubbliche amministrazioni” è intesa, prosegue la circolare, «in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, soprattutto se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi».
Con un atto successivo, del 24 maggio, il prefetto ha poi sintetizzato le principali scadenze e gli adempimenti. Oltre al divieto per la Pa di svolgere comunicazione istituzionale, anche qui richiamato, c’è la disposizione riguardante la par condicio: dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni delle legge 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica. E, ancora, il divieto di alcune forme di propaganda (lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile), le regole per l’affissione dei manifesti negli spazi dedicati, il divieto, nei 15 giorni prima del voto e fino alla chiusura dei seggi di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti degli elettori.

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