La Corte Costituzionale ha abrogato, con la sentenza 110 del 5 giugno 2023, numerose disposizioni della legge di stabilità regionale del Molise del 2022. Una di queste perché «irrimediabilmente» oscura. Detto in parole semplici: non si capisce cosa preveda e di conseguenza non si comprende come possa essere poi concretamente applicata.
La norma in questione (articolo 7, comma 18 della legge 8/2002), spiega la stessa Consulta nel comunicato dedicato a questo ennesimo primato negativo della XX Regione, stabiliva l’ammissibilità di non meglio precisati «interventi» all’interno di «fasce di rispetto» contenute nelle «aree di piano», senza precisare a quali piani facesse riferimento. Ammissibilità prevista «previa V.A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto»: espressione giudicata incomprensibile dalla Corte, anche a fronte della circostanza che la Regione aveva assegnato all’acronimo «V.A.» due significati diversi (“valutazione ambientale” e “verifica di ammissibilità”) nelle difese prodotte per il giudizio avviato dopo l’impugnativa da parte del governo nazionale.
Inoltre, la disposizione non si inseriva in alcuna legge preesistente, restando «sospesa nel vuoto», il che rendeva impossibile lo stesso tentativo di interpretare i suoi requisiti alla luce dello specifico contesto normativo di riferimento. Dopo aver richiamato, in particolare, le proprie precedenti sentenze in materia di sufficiente precisione delle norme penali e delle leggi che impongono limiti ai diritti fondamentali della persona, la Consulta ha osservato che anche rispetto alle disposizioni che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini «ciascun consociato ha un’ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela».
Alla luce di questi criteri, la Corte ha concluso nel senso della illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata, che non era in grado di fornire «alcun affidabile criterio guida alla pubblica amministrazione nella valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato».
Illegittimi anche numerosi altri commi dell’articolo 7 che istituivano la Scuola di formazione della Protezione civile e l’articolo 4 della legge regionale 8/2022 che stanziava 100mila euro per completare le procedure di scioglimento della partecipata Sviluppo Montagna Molisana (e pagare sostanzialmente compensi a ex amministratori, sindaci e consulenze di professionisti).
Incredibile ma vero, se nella sezione del sito della Regione dedicata alle leggi si cerca la numero 8/2022 il titolo già avvisa – peraltro a caratteri cubitali – che la Corte Costituzionale ne ha cancellato tre articoli. Trasparenza e ammissione di colpa a tempo di record.
ritai

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