Le imprese che vantano crediti nei confronti della Regione hanno 45 giorni di tempo, a partire dal 28 marzo scorso, per presentare la domanda di ammissione al piano di rilevazione dei debiti commerciali.
La proroga è stata decisa dalla giunta regionale con una delibera del 27 marzo (pubblicata il giorno dopo all’albo pretorio) che modifica la precedente decisione (la numero 48 del 29 gennaio 2024) impugnata da Confindustria Molise e sospesa dal Tar il 18 marzo scorso.
Il piano di rilevazione dei debiti commerciali è una procedura prevista dalla legge di Bilancio nazionale fra le disposizioni collegate alla concessione del contributo annuale di 20 milioni di euro (fino al 2033) finalizzato alla riduzione del disavanzo di Palazzo Vitale. L’iter è stato contestato, oltre che da Confindustria, dalla consigliera dem Fanelli e dai colleghi delle opposizioni anche perché prevede una decurtazione: chi si inserisce nella procedura si vedrà applicare un taglio che va dal 20 al 60% a seconda della “vetustà” del credito.
Questi elementi non sono cambiati, ma la prima delibera prevedeva la decadenza dal diritto se non si fosse prodotta l’istanza trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione. Ora i fornitori di Palazzo Vitale hanno un altro mese e mezzo più o meno.
Con il provvedimento del 28 marzo, inoltre, l’esecutivo Roberti ha precisato altri aspetti che erano stati oggetto di domande e dubbi nelle scorse settimane. Con riferimento al perimetro della sanità non possono «essere ricompresi nell’ambito della procedura di cui alla citata Dgr n.48/2024 i crediti vantati dagli erogatori di servizi sanitari nei confronti della Gestione Sanitaria Accentrata (Gsa), anche tenuto conto dell’articolo 1, comma 859, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019), espressamente richiamata dal comma 460 della Legge di bilancio 2024, che esclude dall’applicazione delle misure correttive gli enti del servizio sanitario, nonché in considerazione del vigente commissariamento della Regione Molise per il rientro dal disavanzo sanitario».
La stessa procedura non può essere seguita per i crediti «derivanti dai trasferimenti di fondi del Pnrr, in forza della deroga normativa prevista, nonché per altre situazioni derivanti dalla concessione di analoghi finanziamenti pubblici».

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