La Regione Molise accelera sulle rinnovabili e prova a coniugare transizione energetica e tutela del territorio.
La giunta presieduta da Francesco Roberti ha approvato la scorsa settimana (con la delibera 44 del 25 febbraio 2026) la proposta di legge “per l’individuazione delle ulteriori aree idonee, lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e la tutela del territorio”, un testo organico che punta a dare attuazione alle più recenti norme statali e a definire dove sarà possibile, e dove no, realizzare nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
Entro il 18 marzo 2026, ogni Regione deve individuare con legge le “ulteriori aree idonee” per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così da contribuire agli obiettivi di potenza energetica fissati al 2030 anche per il Molise. Il termine è fissato dall’articolo 11 bis del decreto legislativo 190 del 2024 (il Testo unico delle energie rinnovabili) modificato poi dal dl 175 del 2025.
Il ddl varato dall’esecutivo Roberti su proposta dell’assessore alle Politiche energetiche, Andrea Di Lucente, ha un duplice obiettivo: da un lato adempiere a un preciso obbligo statale, dall’altro esercitare la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio ed energia, costruendo un modello regionale che bilanci sviluppo e salvaguardia ambientale. Il principio guida è quello europeo “Do no significant harm”, ossia la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti.
Le aree idonee
Il testo recepisce anzitutto l’elenco delle aree «immediatamente idonee» già individuate dallo Stato: si tratta di contesti privi di particolare valore ambientale o paesaggistico, come miniere e cave dismesse, siti industriali, discariche, impianti di trattamento rifiuti e zone adiacenti ad aree autostradali, ferroviarie e portuali.
Accanto a queste, la Regione individua le «ulteriori aree idonee». Innanzitutto, le aree industriali, con un’estensione significativa rispetto alla normativa nazionale. Rientrano tra le zone idonee le aree di crisi industriale complessa, i poli industriali, i distretti d’impresa, i distretti produttivi e tecnologici. L’obiettivo è favorire la riconversione energetica di contesti già compromessi o in declino, evitando ulteriore consumo di suolo agricolo o naturale.
Un’altra novità riguarda i beni pubblici inutilizzati o sottoutilizzati. La proposta qualifica queste superfici come ulteriori aree idonee, aprendo alla possibilità di concedere a privati il diritto di superficie per la realizzazione di impianti. In prospettiva, la Regione potrà anche costituire società pubbliche per lo sviluppo delle rinnovabili.
Spazio anche al mare: il testo disciplina le aree idonee marine e portuali, comprese le piattaforme off shore, in coerenza con il Piano di accelerazione delle zone terrestri e con gli strumenti di pianificazione energetica e paesaggistica regionale.
Quanto alle aree agricole, la scelta è più prudente. L’installazione di impianti è consentita entro limiti percentuali molto stringenti della Superficie agricola utilizzabile, compresi tra lo 0,8% e il 3%. Sono inoltre previste misure anti speculazione e un’istruttoria rafforzata per progetti che insistano su colture di pregio o su terreni interessati da produzioni Doc, Dop e Igp, nonché su fondi gravati da vincoli derivanti da finanziamenti pubblici. Oltre al ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere imposte misure di tutela ecosistemica.
Le aree non idonee
La proposta definisce poi le aree che non possono essere considerate idonee. In primo luogo, sono escluse le superfici ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004). Non solo: non sono idonee le aree comprese in una fascia di rispetto di tre chilometri dai beni vincolati nel caso di impianti eolici e di 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici. E i siti Unesco.
Un capitolo ad ho è dedicato alla salvaguardia delle aree Natura 2000, dei parchi, delle aree naturali protette e delle zone umide di rilevanza internazionale. Qui si applicano le procedure di Valutazione di incidenza ambientale e ulteriori misure di tutela ecosistemica ispirate alla normativa europea.
Divieto assoluto, infine, per i progetti ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica elevata. Nelle zone a pericolosità media o non elevata, invece, gli interventi saranno subordinati all’adozione delle opere di difesa del suolo previste dal Codice dell’ambiente.
Resta poi il tema delle cosiddette aree vincolate non automaticamente dichiarate non idonee: in questi casi non opera un divieto assoluto, ma una presunzione di elevata probabilità negativa, con valutazione caso per caso, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa.
Promozione e governance
Oltre alla mappatura delle aree, la legge (che ora sarà al vaglio del Consiglio regionale) interviene sugli strumenti di pianificazione – dal Piano energetico ambientale regionale al Piano paesaggistico – e promuove comunità energetiche, elettrolizzatori e impianti a idrogeno. Sono previsti, infine, accordi per il trasferimento di potenza energetica e una cornice organica di regolamenti e linee guida attuative.
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