Sedici medici risultati idonei e inseriti in graduatoria dall’Asrem non potranno far fronte alla grave carenza di anestesisti-rianimatori negli ospedali molisani. Il presidente della Sezione Molise Aaroi Emac spiega che non tutti potranno svolgere le stesse mansioni perché 15 sono specializzandi e non già specialisti. «In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo» scrive il presidente Davis Di Lello che invita l’Asrem a proseguire nell’impegno di reclutare medici anestesisti rianimatori da impiegare negli ospedali pubblici molisani, in quanto, «ammesso anche che tutti i 16 colleghi della richiamata graduatoria siano disponibili a prendere servizio, i 15 specializzandi sarebbero in qualche modo utili a mitigare le carenze di organico, ma, tenuto conto delle norme, non sufficienti, al momento, a risolverle».
L’associazione degli aneststesisti rianimatori ospedalieri italiani spegne l’entusiasmo del manager Florenzano, che aveva parlato di «bellissima notizia», richiamando la normativa in vigore e in particolare l’articolo 38 del dl 17/8/99 n.368 che recita: «La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’unita’ operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2».
L’altro riferimento normativo a cui fa cenno l’associazione degli anestestiti-rianimatori è la legge 145 del 30 dicembre 2018, n. 145 che in riferimento ai medici specializzandi recita: «Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato».
L’Aaroi suggerisce quindi la stesura di una procedura concordata tra il direttore della Scuola di specializzazione e gli specializzandi vidimata dalla Direzione sanitaria dove vengano esplicitate di comune accordo le attività alle quali gli specializzandi possano essere adibiti, le metodiche ed il personale coinvolto tenuto conto anche dell’articolo 29 del Decreto legge n. 104 che recita: «Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista. Il possesso della specializzazione e’ comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia».

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