Sospeso il decreto sui budget delle cliniche convenzionate per il 2023. Il Tar Molise, nel bloccarne gli effetti, ha in particolare disposto il riesame del limite di spesa fissato per la radioterapia (quasi dimezzato rispetto a quanto previsto negli anni precedenti) e si è conformato al verdetto del Consiglio di Stato della scorsa settimana che elimina il tetto per i pazienti extraregionali.
A rivolgersi alla magistratura amministrativa era stato il Gemelli Molise, unico centro che eroga la radioterapia in regione e che si è visto decurtare il finanziamento per i trattamenti in base a una stima del fabbisogno elaborata dall’Agenas. Il magistrato estensore dell’ordinanza cautelare, Massimiliano Scalise, ha rilevano l’estrema incertezza del quadro emerso nelle relazioni dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
La decisione di remunerare una sola schermatura personalizzata, e non quante ne effettua il reparto guidato da Deodato, è stata presa dalla struttura commissariale facendo riferimento a Regioni che «si avvicinano molto alla corretta applicazione del nomenclatore in quanto hanno un rapporto tra
casi trattati e le suddette prestazioni pari ad 1,9». Gemelli, però, ha affermato negli atti di causa (curati dai legali Di Pardo, Vaccarella e Verile), e il dato non è stato confutato da Regione e struttura commissariale, che «le Regioni assunte negli atti impugnati a riferimento per la determinazione del numero medio di schermature per prestazione coinciderebbero con le Regioni che utilizzano nomenclatori regionali modificati (e quindi più aggiornati rispetto all’evoluzione
scientifica nel frattempo registratasi) rispetto a quello del 1996; al contrario, le Regioni che, come il Molise, sono ancora soggette al nomenclatore del 1996, presenterebbero un numero medio di schermature ben più alto, in quanto collocabile in un intervallo compreso fra 10 e 67 schermature per caso».
Dunque, prescrive il Tar, il budget per la radioterapia va calcolato sulla base di «soluzioni fondate su parametri il più possibile solidi, certi, scientificamente supportati e omogenei rispetto al caso concreto».
Rispetto alle cure prestate a pazienti non molisani, non va prevista «più alcuna limitazione» purché la spesa relativa sia soggetta al sistema della liquidazione a consuntivo: la Regione paga Gemelli quando le Regioni di provenienza degli utenti saldano il conto.
Assunto, questo, fissato nei recenti verdetti del Consiglio di Stato che hanno dato ragione a Gemelli e Neuromed stabilendo anche che «il principio di fondo – richiamato ieri dal Tar – per cui le esigenze della complessiva sostenibilità economica del sistema sanitario regionale e nazionale non possono essere perseguite a discapito del diritto dei cittadini italiani a fruire con pienezza delle prestazioni indispensabili».

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