L’Asrem ha da qualche giorno approvato, con delibera del direttore generale Giovanni Di Santo, il nuovo regolamento aziendale relativo alla disciplina delle prestazioni aggiuntive della dirigenza del ruolo sanitario.
Il documento è stato sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Si tratta di prestazioni integrative dell’attività istituzionale ordinaria richieste dall’Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa e per far fronte alla necessità di un temporaneo aumento di attività, oppure in presenza di carenza di organico di personale medico e sanitario ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.
La necessità di aggiornare le regole precedentemente in vigore è derivata dall’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità e in particolare dalla disposizione relativa alla fissazione di un tetto di spesa per il 2024 rapportato al costo sostenuto nel 2021 oltre che alle novità relative all’orario di lavoro.
L’attività aggiuntiva, si legge nel documento, potrà essere svolta solo nell’ambito della disciplina di assegnazione (anche presso una sede territoriale diversa) o in discipline equipollenti. Possono partecipare all’attività aggiuntiva i dirigenti medici e veterinari e i dirigenti del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato o determinato. Devono però avere un rapporto full time e avere optato per il regime di esclusività. E, inoltre, essere esenti da inidoneità anche temporanea alle funzioni svolte in via istituzionale e non aver fruito nel mese di riferimento di riduzioni dell’orario di lavoro a qualsiasi titolo (legge 104, diritti di maternità o paternità, mandato politico).
Come per l’intramoenia, il regolamento specifica che le prestazioni aggiuntive non devono creare situazioni di pregiudizio al normale svolgimento dell’attività istituzionale, che il dipendente deve garantire prioritariamente. Infine, «a fronte del perdurare di liste d’attesa che esorbitino in modo continuativo i tempi previsti dalla normativa regionale, l’attività aggiuntiva è da intendersi, in via preventiva, prioritaria rispetto alla rimanente attività libero professionale intramuraria».

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