L’obiettivo del Governo è evidente: recuperare gettito fiscale soprattutto dai medici privati, combattendo l’evasione fiscale nel comparto sanitario. E così sono arrivate novità importanti sul fronte della detraibilità delle spese sanitarie alla luce delle disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2020. La norma sulla tracciabilità delle detrazioni del 19% – oltre la franchigia di 129,11 euro – ha un impatto rilevante sulle spese detraibili in quanto rende obbligatorio, ai fini della stessa detrazione, il pagamento tracciabile.
Non per ogni tipologia di spesa: quelle sanitarie sicuramente escluse dalla stretta riguardano i medicinali ed i dispositivi medici. Sulle prestazioni sanitarie rese da un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta perché se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, allora è consentito anche il pagamento in contanti; ove mai verrà sostenuta in strutture sanitarie non accreditate oppure da medici specialisti che operano in regime privato, allora rientrerà nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni. È lungo l’elenco delle spese sanitarie effettuate in strutture private non accreditate al Ssn che sono detraibili sì, ma solo se effettuate con pagamenti tracciabili: quindi con versamento, bonifico bancario o postale, assegni, carta di credito, bancomat o carta di debito. Le novità avranno un impatto anche in termini di adempimenti a carico del contribuente: il pagamento in denaro comporterà che per i farmaci e dispositivi acquistati in contanti, o per le spese per prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN, il contribuente dovrà esibire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi, solo gli scontrini fiscali della farmacia, oppure la fattura oppure la ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta e non obbligatoriamente il relativo pagamento tracciabile. E nel modello 730 precompilato basterà controllare che le spese sanitarie comunicate risultino in elenco messo a disposizione dal fisco. Per tutto il resto delle spese sanitarie detraibili, è stato introdotto dal 1 gennaio 2020 l’obbligo di pagamento tracciabile: quindi per il contribuente diventa importante capire l’elenco delle spese sanitarie detraibili al 19% solo con pagamento tracciabile poiché si introduce un doppio adempimento per il contribuente, sia come giustificativo della spesa che come giustificativo del pagamento. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate comunque chiarirà probabilmente questi aspetti relativi alla documentazione attestante il pagamento delle spese sanitarie detraibili dal 2020.

Dal dentista al fisioterapista: parcelle da saldare online

Il pagamento deve essere obbligatoriamente tracciato (e quindi deve avvenire con assegni, bonifici bancari o postali, bancomat, carta di credito o carta di debito) per molte tipologie di spese sanitarie come quelle sostenute per prestazioni rese da un medico generico; visite di un medico specialista; spese di degenza, ricovero e parto; esami del sangue; day ospital; spese per interventi chirurgici; spese per trasporto in ambulanza; anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale; prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco; prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.); spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia; prestazioni chiropratiche; cure termali; esami di laboratorio; prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente; controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi, ecocardiografia; elettroencefalogrammi; tac (tomografia assiale computerizzata); risonanza magnetica nucleare; ecografie; indagini laser; ginnastica correttiva; ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; seduta di neuropsichiatria; dialisi; cobaltoterapia; iodio-terapia; prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia; spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Medicinali e dispositivi da saldare anche cash

Medicinali (dovrebbero intendere i farmaci acquisti in farmacia con scontrino parlante), quindi spese per specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione;
Dispositivi medici detraibili nel 730 o modello Redditi: lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto; occhiali da vista; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); Pprodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito;
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000: contenitori campioni (urine, feci), test di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del glucosio, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, test autodiagnosi prostata PSA, test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, test autodiagnosi per la celiachia.

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