Un verdetto scontato ma ugualmente pesante. Un’altra mazzata per l’umore della tifoseria: il Consiglio Federale della Figc ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo. Confermata di fatto la bocciatura decisa il 1 luglio scorso dalla Covisoc escludendo dal professionismo la squadra del capoluogo molisano. «Con maggiore attenzione da parte dei club – ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina – si sarebbero potute affrontare positivamente queste due criticità. Sappiamo che il calcio vive momenti difficili dal punto di vista economico, ma dobbiamo essere coerenti con le decisioni prese negli anni precedenti». È vero, la società ha tutte le sue colpe, ma dire che si sono applicate le stesse regole delle stagioni passate è una forzatura indigeribile, visto il caso Catania, lo stesso Piacenza o il Trapani degli anni precedenti.
Una notizia che sembra quasi surreale rispetto a come si è arrivati a questo primo epilogo: la società, nonostante i normali problemi in un periodo non certo facile per nessuno, non aveva dato sentore di tutto questo. Ma il problema c’è e si evince dalle motivazioni. Questa la nota emessa dal club dopo pranzo: «La Città di Campobasso S.S. srl, preso atto della decisione del Consiglio federale, nell’attesa di conoscere le motivazioni con cui è stato confermato il diniego al rilascio della Licenza Nazionale, certa della bontà del proprio operato, annuncia che ricorrerà al Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni affinché venga riconosciuto il diritto maturato a partecipare al campionato di serie C 2022/23».
Il nuovo e decisivo ricorso dovrà essere depositato entro lunedì 11 luglio, visto che ci sono due giorni lavorativi di tempo per inoltrarlo. Si conta che il dibattimento possa svolgersi anche prima del 20. In caso di ulteriore ‘no’ ci sarebbe la strada della giustizia ordinaria, ovvero il Tar. Ma si spera di farcela prima. Inqueste ore è previsto invece il comunicato di risposta della società che sarà particolarmente dettagliato e completo di tutto, chiaramente anche della linea difensiva che sarà intrapresa

Le motivazioni dell’esclusione

Il Consiglio Federale, visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Inoltre, vista la comunicazione in data 1 luglio, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società le contestazioni di seguito trascritte: nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che – alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento – codesta società non ha ritualmente adempiuto all’obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti: IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021; IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020; IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019.
In dettaglio, l’istruttoria condotta ha permesso di evidenziare come i debiti tributari suindicati hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a fronte del quale sono state indirizzate alla Società rituali comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate. I debiti risultanti dalle menzionate comunicazioni d’irregolarità, tuttavia, non sono stati integralmente corrisposti all’atto di ricezione delle stesse né risulta che sia stata tempestivamente esperita la procedura di rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 versando l’importo della prima rata entro il termine prescritto ex lege. Ciò posto, quindi, non risultano rispettati i termini prescritti dalla disciplina tributaria né è stata correttamente avviata la procedura di rateazione con la conseguenza che i suindicati debiti fiscali sono da considerarsi come non ritualmente estinti. La circostanza (pure emersa in sede istruttoria) tale per cui la Società ha corrisposto in via autonoma delle somme a beneficio dell’Erario in maniera tardiva (vale a dire una volta spirato il termine prescritto ex lege per potere beneficiare di una forma di pagamento rateale) – come se la procedura di dilazione fosse stata ritualmente attivata – non comporta il corretto assolvimento dei debiti tributari suindicati. Non solo, infatti, i debiti summenzionati non sono ancora stati integralmente estinti ma non risulta neanche che l’Agenzia delle Entrate abbia mai formalizzato un provvedimento di rimessione in termini per quanto attiene la procedura di rateizzazione.
In ragione di quanto esposto, perciò, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale e quindi sono dovuti nella loro interezza. L’omessa estinzione integrale degli stessi integra, perciò, un inadempimento rilevante ai fini in esame.
Per mera completezza si evidenzia altresì come il giudizio espresso dalla società di revisione con riguardo ai bilanci intermedi al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 esprima taluni rilievi che appaiono comunque meritevoli di attenzione e di adeguato monitoraggio. Risulta infatti che una posta patrimoniale attiva (risconti attivi per un importo di Euro 650.000,00) non sia connotata da adeguata certezza documentale di talché la stessa consistenza patrimoniale della Società potrebbe risultare sovrastimata di un importo corrispondente.
Constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono: vale rilevare in via preliminare che nel proprio ricorso la Società ha sviluppato più considerazioni circa le procedure di pagamento rateale previste dal vigente ordinamento tributario nonché dalla disciplina federale di riferimento.
Tuttavia, l’analisi normativa sviluppata dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l’oggettività dell’inadempimento contestato con la richiamata nota dell’1 luglio 2022 che trae origine dalla pacifica evidenza che i pertinenti debiti fiscali non potevano essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale alla data di riferimento prescritta dal Manuale delle Licenze Nazionali.
In antitesi alle considerazioni (pure lungamente sviluppate nell’impugnazione della Società), infatti, in base alla vigente disciplina fiscale rappresentata dal D.Lgs. 462/97, il contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità all’esito di un controllo cosiddetto automatizzato è legittimato all’adempimento rateale ove corrisponda (almeno) la prima rata del quantum dovuto entro un termine sufficientemente ristretto (in particolare trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irregolarità) ed a condizione che non vi sia un fenomeno di cosiddetta decadenza dalla procedura di pagamento rateale.
Ove ciò non si verifichi (vale a dire nel caso in cui il contribuente non paghi entro la tempistica prescritta ex lege almeno la prima rata del quantum dovuto in base alla comunicazione di irregolarità ovvero si determini un fenomeno di decadenza dalla rateazione in itinere) il debito nella sua interezza forma oggetto di iscrizione a ruolo per poi essere attribuito all’Agente della Riscossione per le attività di competenza. In ultima analisi, in carenza di un tempestivo pagamento (almeno) della prima rata del quantum dovuto, non può essere invocata dal punto di vista giuridico una dinamica di pagamento rateale perché il debito tributario è dovuto nella sua interezza.
Il che è esattamente ciò che rileva nella vicenda di specifico interesse.
Nella fattispecie concreta, infatti, è inequivoco che la Società non abbia provveduto a corrispondere in maniera tempestiva la prima rata del quantum dovuto in base alle comunicazioni di irregolarità a suo tempo ricevute. La conseguenza di tale pacifica circostanza, quindi, è che – alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 – i relativi debiti fiscali contestati alla Società erano da considerare come irrimediabilmente scaduti nella propria interezza. In questa prospettiva interpretativa (che è l’unica che appare coerente con l’ordinamento vigente) appare irrilevante che la Società abbia provveduto ex post a corrispondere una porzione più o meno rilevante dei debiti fiscali risultanti dalle menzionate comunicazioni di irregolarità. Una tale condotta, infatti, risulta comunque intempestiva e parziale e perciò tale da non elidere il carattere oggettivo dell’inadempimento fiscale a cui rinvia per relationem la disciplina federale di riferimento.
– tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;
– su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3,
8 e 27 dello Statuto Federale
delibera
di respingere il ricorso della società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Sezione sulle competizioni professionistiche – da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

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