Primo passaggio formale di natura consiliare per il piano di riqualificazione del centro storico nella mattinata di ieri, con la convocazione della commissione congiunta III e IV. L’atto che è stato perfezionato dal Rup Livio Mandrile proietta così il tunnel in Consiglio comunale e la sessione di ieri, che la maggioranza vuole concludere in fretta, a quanto pare, era sempre di natura consultiva, non vincolante. La maggioranza si è schierata assai compatta, tanto da far apparire i lavori una sorta di mini-consiglio comunale, con tanto di pubblico e in prima fila i kingmaker della protesta No Tunnel. Il portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele, in apertura, ha depositato una memoria di tre facciate, che vede primo firmatario il capogruppo di LiberaTermoli Paolo Marinucci. Presenti sia il dirigente Livio Mandrile che il consulente esterno Donato Petrosino. Il presidente Mario Orlando (IV commissione) e la collega consigliera Maria Grazia Cocomazzi si sono alternati nel leggere il corposo atto di cui si chiede l’approvazione, un deliberando di 44 pagine. «Ancora una volta registriamo il comportamento ostruzionistico della minoranza – ci ha raccontato Orlando – sia Di Brino che Di Michele si alternavano nell’interrompere e il portavoce del Movimento 5 Stelle chiedeva di continuo le verifiche del numero legale. La seduta è durata circa due ore, fino a mezzogiorno. Tuttavia basti sapere che gli atti sono a disposizione di tutti, pubblicate sul sito, con autorizzazioni, progetto e determine. Ma i consiglieri Di Michele, Marinucci e Di Brino hanno chiesto di avere in forma cartacea tutti i documenti oggetto della variante al Prg». La risposta di Orlando è stata lapidaria, non sarà consentito uno sperpero di soldi per le stampe, per assecondare uno spirito ostruzionistico. Le copie sono a disposizione a spese dei richiedenti. Orlando ha anche aggiornato i lavori alle 10 di lunedì prossimo.

IL TESTO DELLA MEMORIA
La determina dirigenziale n. 13 (n. 543 del registro generale), del 30 marzo 2018, pubblicata sull’albo pretorio il 3 aprile 2018, ha concluso la conferenza di servizi decisoria relativa al progetto denominato “Realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli” (d’ora in poi, per brevità, Mobilità Sostenibile). La determina suddetta è stata emanata a seguito della delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018, che ha demandato al comune di Termoli il compito di adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi decisoria, sulla base di quanto indicato nella delibera medesima. Ricordiamo in sintesi come si è giunti alla delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri: la determina dirigenziale n. 90 (n. 2059 dell’archivio generale), del 9 novembre 2017, ha approvato il progetto Mobilità Sostenibile in base alle posizioni prevalenti, permanendo il motivato dissenso della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici ed archeologici del Molise; su richiesta della Soprintendenza del Molise, il 17 novembre 2017 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato l’opposizione alla DD 90/2017; dal 4 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018, sotto la direzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, si sono tenuti incontri supplementari alla conclusione della conferenza di servizi decisoria, senza tuttavia trovare un’intesa che superasse l’opposizione del Ministro Franceschini; il 16 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato “di accogliere parzialmente […] l’opposizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo avverso la determinazione n. 90 del 9 novembre 2017 del comune di Termoli”. Proprio sull’accoglimento parziale dell’opposizione si innesta un motivo di riflessione che riguarda la delibera della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16/03/2018 e, a cascata, la determina dirigenziale 13/2018 che l’ha recepita.
L’unica modifica al progetto Mobilità Sostenibile rinvenibile nella delibera governativa consiste nella “sostituzione della facciata costituita da finestrature e balconate continue schermate da struttura a graticcio rinverdita – nel tratto sottostante l’affaccio della piazza S. Antonio – con una struttura che, pur anteposta e sovrapposta agli ambienti interni, supporta, con pendenza o scarpa analoga a quella attuale, un substrato di terriccio fertile di adeguato spessore, piantumato con vegetazione arbustiva; struttura che, nella sua estensione lineare, presenta tre ‘asole’ verticali in cui sono allocati gli affacci degli ambienti interni e nella realizzazione, nella parte basamentale della stessa, di un muro continuo rivestito in pietrame a faccia vista, di tipo tradizionale sia per modalità di posa in opera che scelta del materiale, interrotto, in corrispondenza delle predette asole, dall’uscita del tunnel e dagli ingressi ai locali commerciali”. Al punto seguente della delibera governativa si legge che, rispetto alla descritta modifica, “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ribadito il proprio dissenso in quanto, sebbene la soluzione proposta sia migliorativa rispetto al progetto iniziale, non risulta comunque soddisfacente […]”. Nessuna delle richieste alla base dell’opposizione del MiBACT è stata dunque soddisfatta; di conseguenza, la delibera governativa appare viziata da illogicità manifesta, nel momento in cui afferma di accoglimento parziale l’opposizione del MiBACT senza che di ciò vi sia traccia nel documento.
Nella DD 13/2018 esistono però altri tre specifici punti critici.

1° PUNTO – “gli elaborati progettuali consegnati in data 30/03/2018 prot. n. 16698 dal promotore […] rispecchiano fedelmente i contenuti delle bozze istruite in sede conciliativa e sono stati presentati dal promotore in forma atta ad essere integrata alla documentazione di progetto già assentita”. Il prospetto alla tavola EG17-B mostra come oggetto di variante non l’intera facciata fronte mare del fabbricato polifunzionale da erigere nell’area del Piano di Sant’Antonio, come indicato nella delibera governativa del 16 marzo 2018, ma solo una metà circa della stessa (v. fig. 1). Ancora c’è da eccepire – sempre in riferimento alla più volte citata delibera governativa – sull’ampiezza dei tre affacci, che sono tutt’altro che delle ‘asole’, che dovrebbero essere aperture modeste (v. fig. 2). La DD 13/2018 afferma che questi prospetti “rispecchiano fedelmente i contenuti delle bozze istruite in sede conciliativa”, cosa di cui non è possibile avere contezza, visto che al momento tale documentazione non è stata divulgata.

2° PUNTO – La determina 13/2018, unitamente al verbale di chiusura della conferenza decisoria del 9 novembre 2017, “costituisce proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico generale del Comune di Termoli, da sottoporre con il progetto così scrutinato a ratifica ed approvazione definitiva da parte del consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 19 (L) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.” L’applicabilità dell’art. 19 del DPR 327/2001 è rivendicata in quanto l’opera è stata definita di pubblica utilità (delibera della giunta comunale n. 291 del 5 novembre 2015).
Nel fatto (secondo quanto è indicato nella tabella dei metri quadri per destinazione d’uso, contenuta nella tavola AR1-B), solo il 55% della superficie coperta è adibito al parcheggio pubblico a rotazione (inclusi i locali tecnici), mentre il restante 45% comprende compendi immobiliari privati, sia nella disponibilità che nell’uso; pertanto, la duplicità funzionale del fabbricato non consente di qualificarlo di pubblica utilità tout court e fa decadere la possibilità di avvalersi dell’art. 19 del DPR 327/2001, al fine di sostituire la procedura ordinaria di modifica del PRG con un semplice voto di ratifica in consiglio comunale.

3° PUNTO – “per esplicita previsione legislativa (art. 4, della legge regionale 22/05/1973, n.7, come sostituito dall’art. 1 della legge regionale 24/06/2011, n. 10) proprio relativamente alle conferenze di servizi volte alla valutazione di interventi che, ai sensi della vigente normativa, comportano varianti agli strumenti urbanistici, l’atto di assenso del Rappresentante Unico regionale, espresso in seno alla conferenza di servizi, ex art. 1 della richiamata L.R. n. 10/2011, tiene luogo degli atti dell’amministrazione regionale;” Nel punto citato si sostiene che – una volta raccolta la ratifica del PRG da parte del consiglio comunale – la delibera non necessita di un successivo passaggio presso il consiglio regionale ai fini dell’approvazione definitiva; basterebbe l’assenso al progetto dato in conferenza decisoria dal RUP regionale. Questa affermazione è priva di fondamento giuridico per svariate ragioni.
L’articolo di riferimento della legge regionale 7/1973 non è, come si vorrebbe, il n. 4, che al comma 2 recita: “E’ di competenza della Giunta di approvare, d’intesa con la competente commissione consiliare, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, nonché le relative modifiche.” Qui si confondono i regolamenti edilizi ed i piani di fabbricazione con il sovraordinato PRG; inoltre, anche per questi interventi “minori” non basta l’assenso di un RUP, ma – come scritto nella norma appena citata – è necessario che la Giunta regionale condivida la decisione con la commissione consiliare competente in materia. Ai fini delle modifiche ai PRG, l’articolo di riferimento corretto è il n. 2 della legge regionale 7/1973, secondo il quale “spetta […] al consiglio regionale […] approvare i piani regolatori generali e le relative varianti”. La presente memoria si deposita anche ai fini di futuri effetti di legge.

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