Chissà se dopo l’appello rigettato al Consiglio di Stato, decisione resa nota ieri mattina, al Governatore Toma fischieranno le orecchie per la mancata costituzione in giudizio a favore del Punto nascita di Termoli. Grande festa sul territorio, è stato respinto l’appello promosso dalla struttura commissariale e dai ministeri competenti sulla riapertura del Punto nascita di Termoli, concessa grazie all’accoglimento della sospensiva cautelare dal Tar Molise nel luglio scorso. Bocciato il ricorso, insomma, a cui si era accodata anche l’Asrem Il reparto rimane aperto e lo sarà sino alle risultanze del giudizio di merito fissato ad aprile 2020. Era durata all’incirca 20 minuti l’udienza di ieri mattina dinanzi alla terza sezione del Consiglio di Stato riguardo l’appello proposto dalla struttura commissariale e dai ministeri competenti contro il provvedimento di riapertura del punto nascita di Termoli, sancito con l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensiva dal Tar Molise due mesi fa. A perorare dinanzi ai giudici amministrativi di palazzo Spada la difesa del punto nascita sono stati gli avvocati Vincenzo Fiorini, per lo studio Iacovino, e Laura Venittelli, in rappresentanza delle amministrazioni comunali e delle mamme del Basso Molise che si sono costituite in giudizio. Di contro, per la chiusura del reparto si sono espressi l’avvocato Franco Gaetano Scoca per l’Asrem, che ha ribadito anche in questo giudizio di secondo grado il proprio orientamento, e l’avvocatura generale dello Stato in nome e per conto dei proponenti d’appello (ossia struttura commissariale e ministeri). Non si è costituita la Regione Molise, che in primo grado aveva difeso il Punto nascita. Non sono state ritenute meritevoli di accoglimento le tesi sulla mancanza dei requisiti di sicurezza del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo da parte dei ricorrenti. La corte in via preliminare, ha ritenuto l’infondatezza del motivo dell’appello cautelare inteso a dedurre l’incompetenza territoriale del Tar Molise, ex art. 13, comma 3, c.p.a., sul rilievo che il gravame investirebbe anche l’Accordo adottato il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 281/1997, recante le “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”; Rilevato, in senso contrario, che l’atto suindicato, effettivamente destinato a produrre effetti (la cui natura sarà scrutinata nel giudizio di merito) di portata ultra-regionale e di carattere indivisibile, pur menzionato nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio, non risulta di fatto investito dalle censure attoree, la cui complessiva articolazione si fonda anzi sulla tesi della valenza non vincolante delle menzionate Linee Guida e del contrasto dei provvedimenti (immediatamente) lesivi con atti e circostanze sopravvenute rispetto a quelle;
Ritenuto, quanto agli altri motivi dell’appello cautelare, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta opportuno assicurare la continuità della tutela interinale riconosciuta in primo grado, anche in considerazione del fatto che risulta già fissata, per una data (8 aprile 2020) non lontana, l’udienza destinata alla trattazione nel merito del ricorso introduttivo e che l’Amministrazione si è concretamente e diligentemente attivata al fine di garantire, conformemente alla espressa prescrizione formulata sul punto dal Tar, “il rispetto degli standard per l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza”; rilevato altresì, quanto al fumus boni iuris, che le ragioni sottese all’accoglimento della domanda cautelare, così come esaustivamente esternate nell’ordinanza appellata, non appaiono radicalmente inficiate dalle censure di parte appellante né palesemente contrastanti con gli atti acquisiti in giudizio; ritenuta infine, alla luce della peculiarità dell’oggetto della controversia, la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio cautelare di appello.

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