Del caso si è interessata anche la politica. L’affidamento del sistema informatico di gestione delle delibere da parte del Consiglio regionale a Pa Digitale Adriatica (avvenuto nell’autunno scorso) è finito, infatti, al centro di un’interpellanza dei 5 Stelle di Palazzo D’Aimmo.
Molise Dati, che prima gestiva il servizio informatico, ha proposto ricorso al Tar. Ieri la sentenza, che dà ragione al Consiglio di via IV Novembre e a Pa Digitale: per i giudici amministrativi è tutto regolare.
La società in house della Regione ha chiesto, con l’avvocato Giuseppe Ruta, l’annullamento della determina dirigenziale che ha affidato direttamente a Pa Digitale il servizio e quella che lo revoca a Molise Dati. In giudizio, la Regione si è costituita con l’Avvocatura distrettuale e la Srl con l’avvocato Giuliano Di Pardo.
Dalla sentenza è possibile ricostruire che, fra le altre cose, Molise Dati ha contestato l’incompetenza del Consiglio regionale perché solo la società in house «dovrebbe ritenersi legittimata per legge, quale amministrazione aggiudicatrice per tutti i servizi informativi automatizzati di interesse regionale, ad affidare servizi informatici a soggetti terzi». Secondo il Tar, invece, la Spa di via Ungaretti non ha alcun diritto di esclusiva. I magistrati, aderendo alla tesi dell’avvocato Di Pardo, hanno stabilito che in nessuna delle norme richiamate dalla ricorrente «può rivenirsi una qualche sorta di esclusiva in favore della Molise Dati nella gestione dei servizi informatici della Regione Molise né la ricorrente, per il fatto stesso di essere una società in house interamente partecipata dalla Regione, potrebbe rivendicare una simile prerogativa obliterando i poteri decisori e gestionali propri dell’ente regionale.
Nella specie, dunque, nulla impediva alla Regione Molise di procedere, da un lato, direttamente con ordine di acquisto al Mepa – in cui, tra l’altro, la ricorrente non risulta presente – e, dall’altro, di revocare il servizio precedentemente affidato alla ricorrente una volta rinvenute sul mercato condizioni più favorevoli e vantaggiose. Del resto, si verte, nel caso che ci occupa, di determine a contrarre ovvero di stipula di contratti – e non di atti di indirizzo e /o di programmazione – che, dunque risultano legittimamente posti in essere dagli organi gestionali dell’ente regionale».
Legittimo, dunque, l’affidamento a società esterne da parte della Regione che ha anche effettuato un’approfondita istruttoria per verificare la maggiore economicità della scelta. Una legittimità che soddisfa la società Pa Digitale, ponendo fine alle numerose polemiche anche mediatiche sollevate nei suoi confronti.

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