Perché la Regione Molise, dotata di società in house che si occupa di informatica, acquisisce da privati, e da anni, questi servizi? La domanda se l’è posta – e l’ha posta ripetutamente – agli organi competenti la Corte dei Conti. Nella relazione al giudizio di parifica 2019, il collegio presieduto da Lucilla Valente indica anche la risposta. E mette la Regione di fronte a un bivio: o Molise Dati è partecipata strategica, quindi da tenere, o invece non è in grado di perseguire l’oggetto sociale per cui è nata. Con le conseguenze del caso.
Il capitolo dedicato alla Spa di via Insorti d’Ungheria parte dal contenuto della relazione del 2015 indirizzata dal direttore dei servizi informativi della Regione ai superiori e all’allora presidente Frattura. La relazione aveva ad oggetto proprio considerazioni sulle criticità già emerse nel giudizio di parifica 2014: «Non negando che simili servizi rientrino nell’oggetto sociale di Molise Dati, motiva il ricorso ad una ditta privata per l’adozione di piattaforme digitali e software aggiornati con la mancanza, in Molise Dati, di figure professionali idonee a consentirle lo sviluppo di software adeguati per la Regione Molise. Dunque, la Regione, sin dal luglio 2015, era a conoscenza delle gravi inefficienze operative della società in house, omettendo gravemente sia di intervenire quale socio unico a rimuovere l’antieconomica impasse gestionale, sia di comunicare la situazione a questa Corte con la relativa documentazione, sino al novembre 2019», rilevano i giudici contabili.
Quindi la Regione paga due volte: paga Molise Dati e paga soggetti privati per acquisire servizi che la Spa non è in grado di fornire.
Il ricorso al mercato esterno è stato ritenuto idoneo pure dall’amministrazione Toma: il 2 dicembre 19 la giunta ha deliberato infatti di «procedere alla migrazione su cloud messo a disposizione gratuitamente da Pa Digitale nell’ambito della fornitura della licenza di Urbi Smart 2020, quale soluzione per restituire funzionalità al sistema gestionale e per scongiurare il pericolo di un’interruzione di pubblico servizio». A Molise Dati l’esecutivo ha lasciato la gestione ordinaria di Urbi Smart, affidando all’esterno il ruolo di responsabile del trattamento dei dati.
In sostanza, sottolinea la Corte, Molise Dati è esclusa (per decisione del socio unico, va ricordato) da affidamenti rilevanti che riguardano il suo ambito di operatività. Cosa ancora più grave «se si considera che la missione proclamata di Molise Dati S.p.a. “è quella di innovare e migliorare i servizi del Sistema Regione che vengono resi al cittadino” (sezione “Mission” del
sito internet della società) e che l’oggetto sociale comprende proprio “la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione, a seguito di specifica convenzione, del sistema informativo regionale” (articolo 4 dello statuto sociale)».
Più chiaramente, la Corte aggiunge: «Riconoscere che Molise Dati S.p.a. non è dotata delle risorse umane per produrre e sviluppare applicazioni e software per la Regione Molise equivale, pertanto, ad ammettere l’impossibilità oggettiva di quest’ultima di realizzare il suo oggetto sociale e adempiere la sua missione istituzionale e ragion d’essere quale società in house, con tutte le conseguenze previste dagli articoli 20 e 24 Tusp (Testo unico società partecipate, ndr). Se esternalizzazione e autoproduzione, anche in house, sono moduli discrezionalmente alternativi per la resa di un dato servizio pubblico, esse non possono giammai cumularsi: prima ancora del già richiamato Tusp, lo vietano i dovuti ossequi giuridico all’articolo 119 Costituzione coi suoi portati di “rispetto dell’equilibrio di bilancio” e “concorso all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea” ed economico al postulato di scarsità delle risorse “suscettibili di usi alternativi”».
Quali conseguenze prevedono gli articoli del testo unico sulle partecipate? Intanto che le pubbliche amministrazioni procedano alla revisione periodica e al piano di riassetto delle partecipate (articolo 20) e che le società che non soddisfano i requisiti fissati per il mantenimento della partecipazione da parte dell’ente siano alienate o comunque oggetto di razionalizzazione.
ppm

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