Può essere notificata via sms all’avvocato l’udienza fissata per la convalida dell’arresto di un cliente. E il legale, oltretutto, è tenuto a leggere i messaggi sul cellulare: questo perché i tempi stretti dell’iter legittimano modalità di comunicazioni atipiche. E dunque via libera alle notifiche attraverso i ‘‘messaggini’ all’avvocato difensore. Via libera che però ci sarà solo in caso di procedure con ritmi serrati, come, per esempio, nel caso in cui ci sia la convalida dell’arresto per lo spacciatore arrestato in flagranza: in questo caso, la data di fissazione dell’udienza, che va celebrata nel giro di poche ore, può essere comunicata attraverso l’utilizzo di ‘‘modalità atipiche’ quali per esempio i messaggi sul telefono cellulare. E sul messaggio ‘‘si configura una presunzione di conoscenza in capo al difensore che, scrivono i giudici di legittimità, ha il preciso onere di controllare i messaggi che arrivano sul suo telefonino’. È quanto emerge da una recente sentenza della quarta sezione penale della Cassazione. Che ha respinto il ricorso di un avvocato, certo di vedere annullato l’esito di un’udienza, tenuta a suo dire in violazione del diritto di difesa, poiché all’interessato non era pervenuta convocazione via sms o altri sistemi. Dopo il fax, dunque, via libera dalla Corte di Cassazione anche per avvisi e notifiche via sms, malgrado il tenore informale che questo mezzo di comunicazione abbia sempre riscontrato, sin dalla sua diffusione coi primi telefoni cellulari. Quello che stabilisce la Cassazione, comunque, è che l’udienza non possa considerarsi nulla se le parti non sono a conoscenza dell’avviso, se questo è pervenuto anche tramite fax o sms. La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che ‘‘l’adeguatezza funzionale della comunicazione per la convocazione di un’udienza di convalida dell’arresto vada verificata di volta in volta, presupponendo che il legale possa essere rintracciato, come è naturale, nell’ufficio di esercizio della professione’. D’altronde, il secondo comma dell’articolo 390 Cpp parla chiaro: il giudice fissa l’udienza di convalida entro quarantotto ore dalla richiesta del pm e deve comunicarlo «senza ritardo» al difensore oltre che alla pubblica accusa. È lo stesso principio che, in passato, ha indotto le Sezioni unite penali della Cassazione a ritenere valido l’avviso sulla segreteria telefonica del difensore. E se l’apparecchio non funziona? La conoscenza dell’avviso si presume ugualmente. Una volta che il mezzo è ritenuto adeguato dalla giurisprudenza di legittimità, data l’urgenza della questione, risulta del tutto irrilevante il fatto che il messaggio non arrivi a destinazione per eventuali vizi di funzionamento.

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