L’alunna si è sottoposta ad analisi cliniche che hanno dato esito negativoCAMPOBASSO. Il 31 ottobre 2002 il tragico terremoto di San Giuliano di Puglia. Le norme emergenziali successive fra le altre cose prevedono la sospensione dei contributi previdenziali. Per pubblico e privato le regole però differiscono, anche nella modalità di restituzione una volta terminato lo stop e nella durata della sospensione, che per il pubblico è relativa al periodo ottobre 2002-dicembre 2005.
Accade però soprattutto che, archiviato lo stato d’emergenza (ma solo dieci anni dopo e ad opera del governo Monti), le situazioni rimaste pendenti di fatto vengono rimesse in discussione. L’Inpdap per esempio sostiene che il beneficio della sospensione potesse essere applicato solo ai datori di lavoro privati.
Con una circolare dell’8 aprile 2009 l’Inps, subentrata all’Inpdap, chiarisce che «l’agevolazione contributiva non può essere legata alla residenza anagrafica, ma deve necessariamente derivare dall’esercizio di una attività soggetta all’obbligo assicurativo». E che quindi «i beneficiari, siano essi pubblici o privati, sono quelli che hanno esercitato un’attività assicurabile nei territori di Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Rotello; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino e che sono stati legittimi fruitori delle sospensioni concesse». Per questo conclude che «non possono beneficiare dell’agevolazioni i residenti nei citati comuni il cui obbligo contributivo dipende da attività produttive esercitate altrove».
Per le vecchie Asl, sciolte nel 2006 (fondamentalmente quelle interessate sono Termoli e Campobasso poiché la provincia di Isernia era esclusa dalla sospensione contributiva), pare che il conto di cui l’Inps ha chiesto qualche anno fa il pagamento immediato fosse già notevole, oggi è diventato di 86 milioni.
Il contenzioso è durato a lungo e si è concluso davanti alla Cassazione non da molto. La gestione liquidatoria delle quatrro ex Asl (affidata da qualche anno al dg dell’Asrem e che ha sede sempre a via Petrella ma giuridicamente tiene indenne l’unica azienda sanitaria del Molise) ha perso, ha perso la Regione che per legge – la legge istitutiva dell’Asrem 9/2005 – ha rilevato tutti i debiti residui delle disciolte aziende sanitarie (e in base a un’altra norma del 2010 anche quelle delle apcora più vecchie Usl). Resta uno spiraglio, l’istituto di previdenza ha notificato la pesantissima cartella all’Asrem, con la comunicazione preventiva di un’iscrizione di ipoteca. Ha, come dire, sbagliato indirizzo. Perché dall’Asrem – sempre per legge e anche per giurisprudenza consolidata – non può avere nulla a pretendere.
La causa ancora pendente, quindi, è sul difetto di notifica. Il salasso è solo rinviato.
ritai

Commenta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.