Dire che il Consiglio di Stato abbia smentito sé stesso è un po’ forte, di fatto, l’ordinanza pubblicata venerdì 27 maggio, dopo l’udienza del giorno precedente, contravviene quanto deciso a suo tempo dai giudici di Palazzo Spada, nelle more delle ultime festività natalizie. Il busillis era legato all’ennesimo appello sulla sospensione a singhiozzo dell’Emodinamica all’ospedale San Timoteo, di cui è stata impugnata la determina d’indirizzo di fine 2021 a firma del direttore generale Oreste Florenzano, contenuto poi ribadito nel documento presentato al Tar Molise a fine gennaio. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2022, proposto dall’Associazione “La casa dei diritti delle persone che ti stanno a cuore Aps”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Rita Matticoli, per la riforma dell’ordinanza cautelare n. 38 del 24 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise che ha respinto l’istanza di sospensione proposta dall’Associazione, odierna appellante nel ricorso per motivi aggiunti, contro la sospensione parziale del reparto di emodinamica dell’Ospedale San Timoteo di Termoli disposta, in questo caso, con il provvedimento n. 1663 del 31 dicembre 2021 sino a tutto il giugno 2022. Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio il consigliere Massimiliano Noccelli. Il collegio ha ritenuto di non accogliere l’appello cautelare, in quanto, come la Sezione ha già osservato nell’ordinanza n. 1164 dell’11 marzo 2022 per il Pos relativo al triennio 2019/2021, spetta alle amministrazioni sanitarie, nell’ambito delle rispettive competenze, il potere di predisporre le misure più opportune, anche in vista dell’adozione del nuovo Pos per il triennio 2022/2024, a tutelare il diritto alla salute della collettività, tenendo in debita considerazione, per quanto attiene alla specifica questioni qui in esame, il fatto che, secondo il modello delineato dal D.M. 2 aprile 2015, n. 70, il sistema ospedaliero Hub e Spoke deve comunque consentire, anche laddove non vi sia la reperibilità immediata di un emodinamista nello Spoke di Termoli, il rapido raggiungimento dell’Hub di Campobasso in modo da non pregiudicare la salute dei pazienti che necessitino nell’immediato di riperfusione coronarica, appalesandosi altrimenti come illegittima, e gravemente violativa del diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile, l’organizzazione della rete ospedaliera che ciò non consenta, quanto all’emergenza cardiologica, nella c.d. golden hour. Considerato sul piano del periculum in mora che, non emergendo allo stato elementi nuovi – al di là del grave episodio citato dall’Associazione appellante e accaduto nell’ottobre del 2021, prima che fossero adottati i decreti monocratici n. 6816 del 23 dicembre 2021 e n. 6821 del 24 dicembre 2021 di questa Sezione – che lascino ritenere irrazionale l’organizzazione della rete delle emergenze cardiologiche, in particolare, per il Presidio ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, la contestata rimodulazione delle reperibilità mediche degli emodinamisti non appaia meritevole di immediata sospensione nelle more dell’imminente trattazione del merito fissata dal Tribunale per il prossimo 8 giugno 2022 per analogo ricorso contenente censure analoghe a quelle qui proposte, ferma ogni ulteriore determinazione del primo giudice, anche all’esito di ulteriori approfondimenti istruttori, sulla razionalità dell’intero assetto organizzativo qui contestato; ritenuto, infine, che sul piano cautelare non appare nemmeno trascurabile, allo stato, la circostanza, rappresentata dall’Asrem nella propria memoria, che il 31 marzo 2022 e, dunque, successivamente all’emissione dell’ordinanza qui gravata, il direttore delle Risorse Umane ha proceduto ad assumere a tempo indeterminato un cardiologo – che, deve presumersi anche se ciò non è specificato, sia specializzato anche in emodinamica – che andrà ad implementare, si auspica il prima possibile, l’organico disponibile presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli; considerato comunque che, per la complessità della vicenda in esame che attiene all’esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio».

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