Se lo scenario legato alla sorte dello Zuccherificio del Molise è apparso sino a oggi assai complicato, viste anche le due sentenze di fallimento per Spa e Newco, con l’accoglimento del ricorso presentato addirittura nei primi mesi del 2012 dall’ex socio privato, quella G&B Investments S.p.A. contro Regione Molise, Regione Puglia e Zuccherificio del Molise. In ballo la ricapitalizzazione che di fatto vide la defenestrazione del gruppo guidato da Remo Perna, al vertice dello Zuccherificio del Molise da poco più di due anni. Uscì di scena anche la Puglia e la Regione Molise, socio unico al 100%, chiamò Alfieri come amministratore delegato che fondò la Newco e avviò il concordato preventivo, poi ammarato. Con ricorso notificato in data 24-26 aprile 2012 e depositato il successivo 27 aprile la società G&B Investments S.p.A. (di seguito G&B), socio privato dello Zuccherificio del Molise S.p.A. fino al 2012, ha chiesto, tra l’altro, l’annullamento della deliberazione del 31 gennaio 2012, n. 59 pubblicata sul Burm 5 del 1° marzo 2012 con cui la Giunta regionale del Molise ha, tra l’altro, stabilito di “dare disponibilità e mandato alla ricapitalizzazione societaria fino alla ricostituzione del capitale sociale, in conformità alla legge regionale n. 16/2010, eventualmente anche a titolo totalitario, nel rispetto della normativa vigente e dei principi indicati dalla Corte dei Conti, intervenendo attraverso un’azione combinata di fattori fino alla concorrenza necessaria, con il ricorso alla conversione di parte dei finanziamenti in essere, non inferiore al 50% del totale”. Inoltre, è stato deciso di sottoporre al Consiglio regionale di approvare “l’intervento di ricapitalizzazione dello Zuccherificio del Molise S.p.A. e tutte le procedure connesse e conseguenti di seguito esplicitate, subordinando la sottoscrizione delle azioni alle dimissioni, su richiesta, degli amministratori o in mancanza, all’attivazione di una procedura di revoca per giusta causa, ove ricorra: a) conversione di parte dei finanziamenti in essere in capitalizzazione turnaround in linea con quanto già realizzato, con restituzione degli interessi, a tasso di mercato, maturati ai sensi della Disciplina comunitaria in forza della quale sono stati erogati i prestiti alla data di conversione in capitalizzazione; b) fissazione del 30.09.2015 quale termine ultimo per la restituzione dei prestiti residuali dell’operazione di consolidamento, comprensivi degli interessi maturati ai sensi della Disciplina comunitaria in forza della quale sono stati erogati i prestiti; c) perfezionamento amministrativo dei percorsi preordinati attraverso una riclassificazione delle poste alla luce delle definizioni e delle tipologie identificate dalla normativa comunitaria e nazionale ed alle indicazioni che derivano dalla Corte dei Conti; d) monitoraggio da parte del gruppo di lavoro incaricato che relazioni alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale sulla sussistenza dei requisiti indicati dalla Corte dei Conti in ordine alla sostenibilità del percorso di ricapitalizzazione in riferimento al mantenimento dei requisiti di controllo, efficienza ed efficacia richiamati; e) individuazione successiva di un nuovo ed adeguato management che accompagni la società nell’attivazione del Piano Industriale e nel coordinato percorso di dismissione”.
Le delibere gravate, costituirebbero nella sostanza una forma di autotutela sulle precedenti determinazioni con le quali l’Ente era pervenuto alla determinazione di uscire dalla compagine sociale dello Zuccherificio nell’attuazione di una sempre invocata exit strategy; sennonché tale autotutela è stata posta in essere senza l’adempimento di quelle regole procedimentali che presiedono all’adozione degli atti di secondo grado.
Inoltre, le delibere impugnate sarebbero viziate anche sotto il profilo della deviazione dalla finalità pubblica, in quanto rivolte essenzialmente ad estromettere il socio privato non più in grado di sottoscrivere i continui aumenti.
Del resto era proprio anche l’intenzione manifestata dalla stessa Regione nelle numerose delibere (anche la 1126 del 2009 secondo quanto rilevato anche con la sentenza di questo Tribunale n. 1559/2010) con cui l’Ente ha dichiarato che non si sarebbe impegnata ulteriormente e che intendeva percorrere una exit strategy che la conducesse alla dismissione di una partecipazione in una società produttrice di zucchero che la stessa Amministrazione riteneva per nulla funzionale e foriera di perdite sostanzialmente non controllabili.
Ma a tali dichiarazioni seguivano atti incoerenti quali la concessione di ulteriori prestiti fino alla sottoscrizione di aumenti di capitale che hanno condotto ad una situazione di totale controllo azionario da parte della Regione che non può ritenersi in linea con il dato normativo più volte richiamato.
Per questo, i giudici accolgono il ricorso e condannano anche la Regione alle spese (5mila euro), disponendo di trasmettere la sentenza alla Corte dei Conti.

Un Commento

  1. Massimo Mangialardo scrive:

    La vicenda zuccherificio non è solo complicata da un punto di vista legale, è anche molto triste da un punto di vista umano.
    Il fatto che l’ente regione abbia voluto mettere il becco nella gestione ne ha decretato la fine, ed il mancato ricollocamento degli ex dipendenti -a più di un anno dal licenziamento- è un atto indegno di un Paese civile.
    Non ci sono aggettivi sufficienti a qualificare quanto avvenuto.

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