Una pratica virtuosa quella dell’amministrazione Bellotti a Guglionesi, che quattro anni fa, con propria ordinanza sindacale, che seguiva un preciso intento dell’ente, limitava a 4 ore, tra mattino e sera, la possibilità di accesso alle videolottery e slot machines nei locali del paese. Un provvedimento che scatenò la reazione di un pool di esercenti, che fecero ricorso al Tar. A distanza di tempo, con la Giunta ormai avviata a chiudere la sua esperienza quinquennale, i giudici amministrativi del capoluogo hanno respinto il ricorso dei locali, ritenendo congrua questa disciplina. «L’impugnata ordinanza sindacale ha limitato gli orari di funzionamento delle sale scommesse e delle sale videolottery unicamente dalle ore 8 alle 10 e dalle 22 alle 24 (pari a 4 ore complessive giornaliere): e tale misura risulta al Collegio adeguata e congruamente proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico, unitamente all’esigenza di tutelare in generale le persone psicologicamente vulnerabili, tra i quali i più giovani», hanno scritto i magistrati, nel provvedimento, mentre i ricorrenti sostenevano che non sarebbe possibile verificare se l’imposto limite orario all’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro risponda effettivamente a una reale esigenza di protezione degli interessi pubblici richiamati dal provvedimento. Dagli atti impugnati emerge, quindi, che l’istruttoria e la motivazione svolte dal Comune sui rischi derivanti alla salute dei cittadini dalla diffusione della ludopatia e sulla correlazione esistente tra fenomeni di dipendenza e l’incontrollata possibilità di accesso al gioco sono state sufficienti, soprattutto alla stregua delle convergenti valutazioni già compiute in sede locale, poco prima, in occasione tanto della L.R. 17.12.2016 n. 20, quanto della deliberazione consiliare d’indirizzo n. 48 del 29/11/2018 (i ricorrenti, del resto, non hanno addotto alcun elemento che possa indurre a dubitare della sussistenza della problematica in questione a livello locale, in termini analoghi a quelli in cui essa si pone sul piano nazionale). Le limitazioni orarie contestate nel presente giudizio rispondono, dunque, all’esigenza di tutelare il benessere e la salute della cittadinanza, esigenza compiutamente delineata nel corpo della motivazione del provvedimento sindacale, e che risulta prevalente rispetto agli interessi economici degli imprenditori di settore, alla luce dei dati di comune conoscenza ed esperienza, confermati anche in sede locale, circa la diffusione dei fenomeni di dipendenza e i pregiudizi che essa determina sulla vita dei cittadini, con riflessi negativi a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali. L’ordinanza ha introdotto delle limitazioni temporali all’esercizio delle sale scommesse e delle sale videolottery, nonché all’utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari. Ovviamente con il fine di adottare delle misure di contenimento e contrasto del fenomeno della ludopatia.

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