Il Consiglio di Stato ha annullato i vincoli del ministero dei Beni culturali sul Comune di Miranda e quindi il provvedimento della Regione Molise che – in un lungo inter avviato con la presentazione del progetto nel 2013 e che si conclude definitivamente dieci anni dopo – aveva negato l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto eolico sul territorio comunale.
Con la sentenza n. 438/2023 pubblicata il 13 gennaio, la IV sezione del Consiglio di Stato – presidente Ermanno de Francisco, relatore Ugo De Carlo – ha annullato in via definitiva due decreti con i quali la Soprintendenza molisana, nell’intento di bloccare la realizzazione di un impianto eolico progettato alla società ERA- Energia Rinnovabile Ambientale -, aveva vincolato l’intero territorio del comune di Miranda a distanza di vent’anni dalle relative proposte di vincolo risalenti al 2001.
«Parimenti annullato, in via definitiva – spiegano i legali della società Michele Lioi e Margherita Zezza – anche il provvedimento con il quale la Regione Molise, dietro espresso ordine della direttrice del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, aveva cancellato dal parere istruttorio l’aggettivo “positivo”, semplicemente sostituendolo con l’aggettivo “negativo”, incredibilmente pervenendo al rigetto della domanda di autorizzazione nonostante un’istruttoria del tutto favorevole alla società».
Soddisfatti, ovviamente, i due legali della società che rimarcano il pesantissimo giudizio finale del Consiglio di Stato sull’operato sia della Regione Molise che della Soprintendenza molisana, operato scaturito, secondo i giudici di Palazzo Spada «da un’aprioristica valutazione negativa nei confronti degli impianti per lo sfruttamento dell’energia eolica, visti in ogni caso come elemento negativo, tanto è vero, come osservato dalla società appellata, che il parere sui quattordici progetti presenti in Molise per impianti eolici era sempre stato negativo, come stigmatizzato anche dalla sentenza 281 del 2016 del Tar Molise riportata in ampi stralci anche nella relazione dell’Università. In conclusione, deve essere confermato l’annullamento degli atti impugnati».
A seguito di tale pronunzia, sottolineano ancora i legali Lioi e Zezza, «che chiude una vicenda durata ben sette anni che è costata il fermo di una iniziativa che aveva tutti i crismi per essere avviata, si aprono ora nuovi possibili scenari che con la società valuteremo ed affronteremo nei prossimi giorni».
Il Consiglio di Stato è stato chiamato in causa dal Ministero della Cultura e dalla Regione Molise per riformare la sentenza del Tar Molise numero 3 del 2022 con la quale i magistrati amministrativi hanno accolto il ricorso della Era srl per l’annullamento sia del diniego di autorizzazione unica ambientale per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico sia dei decreti di approvazione delle proposte di vincolo che risalgono al 2001 e 2002.
La richiesta di rilascio per l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolico risale all’ottobre del 2013. Il progetto viene sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ma tale adempimento, si legge nella sentenza, non viene ultimato nei termini di legge dall’ufficio regionale competente tanto che deve essere affidato all’Università del Salento lo svolgimento dell’istruttoria necessaria per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale.
Parere negativo, nel frattempo, dal Ministero della Cultura che sostiene come l’impianto ricada in una zona sottoposta a due proposte di vincolo, contermine a beni appartenenti al patrimonio culturale e ad un’area di interesse comunitario. In più, a due chilometri dall’impianto si trova la chiesetta di Santa Lucia e nella zona vi sono resti di antiche fortificazioni sannitiche e a circa quattro chilometri dall’impianto insiste il tratturo Pescasseroli-Candela.
Ma dall’Università del Salento, chiamata ad esprimere giudizio di compatibilità ambientale, arriva il parere favorevole al progetto e quindi le valutazioni sono assai diverse da quelle della Soprintendenza, organo periferico del ministero della Cultura, che deposita un nuovo parere per contestare le conclusioni dell’Università del Salento. La Regione, a sua volta, esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla scia dei pareri sfavorevoli del Segretariato regionale.
E sono proprio questa valutazione ambientale negativa e il successivo diniego dell’AIA gli atti impugnati dalla società che ha presentato il progetto e, nel corso del giudizio, vengono censurati dai legali che assistono la Era srl anche i decreti di approvazione di vincolo, datati 2001 e 2002.
Il Tar Molise accoglie il ricorso avverso il parere di VIA negativo perché, per i giudici amministrativi, il parere della Soprintendenza non è ostativo al rilascio dell’autorizzazione e nell’assumere la decisione, non è stato compiuto un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti nel procedimento, tenuto conto delle valutazioni discordanti tra il parere dell’Università del Salento e quello del Segretariato regionale. E la Regione Molise ha dato prevalenza a queste ultime valutazioni ritenendo che l’esigenza di tutela del paesaggio prevalesse su qualsiasi interesse senza farsi carico della diversità del parere espresso dall’Università del Salento.
La sentenza del Tar, richiamata in quella del Consiglio di Stato, specifica che «un ulteriore elemento che richiedeva il rinnovo del procedimento istruttorio dipende dal fatto che, all’esito dell’istruttoria dell’Università, il Servizio Valutazione ambientali aveva espresso un parere positivo che è stato tramutato per ordine di un dirigente in negativo senza una rinnovata valutazione di merito». Scrivono i giudici di Palazzo Spada: chiaro indice di perplessità della volizione amministrativa rispetto alle relative risultanze procedimentali.
Il Ministero della Cultura e la Regione Molise hanno censurato le tesi sostenute dai giudici amministrativi in merito all’annullamento dei decreti del 2001 e del 2002 alla base dell’accoglimento delle proposte di vincolo; relativamente alla lacunosità dell’istruttoria – segnalata dai giudici amministrativi – hanno osservato che nessuna norma impone di rinnovare l’istruttoria di una proposta di vincolo solo perché trascorso un certo numero di anni dalla proposta alla decisione; hanno contestato l’indebita ingerenza nel merito della discrezionalità amministrativa spettante alla Regione Molise e hanno ribadito che la scelta operata dalla Regione «ha voluto tutelare il paesaggio in omaggio al principio di precauzione, in virtù del quale se il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere ed il Ministero si pronuncia in senso contrario all’accoglimento, il procedimento si deve concludere negativamente». Alla camera di consiglio del 14 aprile 2022 viene sospesa l’efficacia della sentenza per consentire l’approfondimento nella fase di merito delle censure senza pregiudicare i valori ambientali e paesaggistici del territorio del Comune di Miranda. Il 13 gennaio 2023, a quasi dieci anni dalla presentazione del progetto, la decisione del Consiglio di Stato.

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