L’associazione “Vittime della Caccia” ha vinto la battaglia amministrativa al Tar Molise contro il Comune di Termoli, con sentenza del 30 novembre scorso, è stata dichiarata illegittima l’ordinanza con la quale l’amministrazione adriatica ha autorizzato la cattura e l’abbattimento di cinghiali nel territorio comunale di Termoli. Parliamo di una ordinanza impugnata nel lontano 2018, promulgata il 19 maggio di quell’anno dall’ente di via Sannitica. L’udienza pubblica si è celebrata lo scorso 21 settembre, quasi 4 anni e mezzo dopo. L’ordinanza n. 101/2018, nel riscontrare la segnalazione della presenza di un cinghiale nella zona del parco comunale di Termoli, dispose “che a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, senza ritardo, e sino ad emissione di provvedimento di revoca, venga effettuata la cattura e l’abbattimento dei cinghiali presenti sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze dei centri abitati e in prossimità delle abitazioni”. Il provvedimento venne adottato al cospetto di una “situazione straordinaria di necessità grave e urgente relativa al pericolo per la pubblica incolumità alla quale bisogna porre rimedio senza indugio”. Il Comune di Termoli non si è costituito in giudizio. Con ordinanza cautelare n. 223 del 26-27 settembre 2018 fu stata rigettata l’istanza di sospensiva. Per i giudici del Tar Molise, a fronte del singolo avvistamento di un solo esemplare di cinghiale difetterebbero i presupposti dell’emergenza e del pericolo ravvisati dall’Amministrazione, che motivò il provvedimento con la necessità di provvedere mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente richiamando la nota del gruppo Carabinieri Forestali (Stazione di Termoli) del 18.05.2018 e quella della Prefettura di Campobasso del 19.05.2018. Entrambe le comunicazioni convergevano nella segnalazione della “presenza di un ungulato nella zona del parco comunale di Termoli”, chiedendo l’adozione dei provvedimenti opportuni per la tutela della sicurezza pubblica anche al fine di evitare “reazioni di iniziativa illegali da parte di singoli cittadini”. Nel caso di specie l’ordinanza fa un riferimento solo del tutto generico a una presunta pericolosità per la pubblica incolumità che è stata desunta dall’avvistamento di un solo esemplare di ungulato, il quale, apparso in una altrettanto unica occasione, non risulta nemmeno, a quanto consta, aver concretizzato episodi di aggressione (anche solo tentata) agli esseri umani. Inoltre, è stato adottato nella vicenda un provvedimento potenzialmente idoneo all’abbattimento generalizzato di tutta la specie insistente sul territorio termolese (evenienza, questa, astrattamente verificabile, dato che non è stato previsto alcun contingentamento numerico). Sotto questo aspetto non vi è dunque adeguatezza dei mezzi prescelti (la cattura e l’abbattimento di tutti i cinghiali ovunque rinvenibili nel territorio comunale) rispetto alla ben limitata esigenza che si trattava di fronteggiare. L’Ente comunale non ha poi nemmeno indicato un termine finale di efficacia dell’ordinanza impugnata, rendendo così di fatto stabile la misura adottata: questa verrà a perdere efficacia solo a seguito del futuro ed eventuale esercizio del potere (ordinario) di autotutela (sotto la specie della revoca del provvedimento).

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