Vero e proprio braccio di ferro, quello ingaggiato dal Comune di Termoli contro la Regione Molise in materia di Tpl. L’amministrazione Roberti ha impugnato a gennaio il riparto di fondi e chilometri disposto dall’ente di massima programmazione regionale, ma ha subito uno stop in fase cautelare nel ricorso che mirava a ottenere la sospensiva del provvedimento al Tar Molise. Così, ha deciso di portare la questione all’evidenza del Consiglio di Stato. In ballo il riparto dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano per l’anno 2023, che comprende le località di Campobasso, Termoli, Isernia e Larino. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo l’annullamento degli atti e l’istanza cautelare di sospensiva, discussa nella camera di consiglio di mercoledì 8 marzo. Il collegio aveva evidenziato come la nuova disciplina dato incarico alla Giunta regionale unicamente il compito di rideterminare le percentuali dei contributi da ripartire, attualmente in piccola parte (10%) connesse alla realizzazione di obiettivi di razionalizzazione della rete del trasporto e in larga misura (90%) non legate ad alcun obiettivo; la stessa disciplina, per converso, ha attribuito proprio al competente servizio regionale il potere di quantificare gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni, e ciò sulla base di elementi diversi da quelli invocati nel ricorso, quali i chilometri percorsi, il numero degli abitanti e la densità abitativa, nonché l’utenza. Essendo così mutati i criteri di ripartizione dei contributi, il Comune ricorrente non può far leva su un regime normativo ormai abrogato, infatti non sembra ravvisabile nemmeno alcuna violazione delle regole sulla competenza ad adottare l’atto impugnato. Non c’è stato omesso coinvolgimento in sede di quantificazione e ripartizione dei contributi, poiché la normativa non contempla alcuna fase partecipativa dei vari Comuni interessati, che comunque hanno dati dell’utenza più elevati rispetto a Termoli. Infine, la concessione della richiesta cautelare determinerebbe gravi pregiudizi all’organizzazione e al funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale in capo a tutti gli altri Comuni. «La riduzione dei contributi per il trasporto pubblico locale approvata dalla Regione Molise contrasta con gli obblighi assunti dall’Ente con il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa tra il Comune di Termoli e la società (Gtm, ndr) per un importo annuo relativo al servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano pari a euro 1.927.027,20». L’ente lo scorso 19 gennaio ha messo nero su bianco le criticità della determinazione regionale, affidando poi con delibera di Giunta l’autorizzazione per adire le vie legali, affidandosi allo studio Ruta. Secondo la determina della Regione Molise, i contributi ammonteranno nel complesso a 4,4 milioni di euro per sostenere i costi del trasporto pubblico urbano per i quattro centri sovvenzionati, i due capoluoghi di provincia, Isernia e Campobasso, e le località del basso Molise Termoli e Larino. La quantificazione del contributo, gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni e l’utilizzo delle economie sono determinate dal competente servizio regionale secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell’utenza. La Regione ha deciso di ripartire il contributo tra i 4 comuni di cui sopra tenendo equamente conto dei chilometri percorsi (rete dei servizi minimi), del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell’utenza, con riferimento ai dati relativi all’anno 2022: Comune di Campobasso: € 2.183.338,00, Comune di Isernia: € 771.482,00, Comune di Larino: € 175.435,00. Comune di Termoli: € 1.269.745,00. Termoli rappresenta il 30% della rete, con 632.200 km, la popolazione di 32.391 residenti e una densità abitativa del 32% sul totale dei 4 comuni. L’utenza 2022 censita è di 820.342 passeggeri, che cala al 23% come incidenza. L’appello al Consiglio di Stato si basa sull’assunto che «Il Giudice amministrativo di primo grado, tenuto conto dell’affidamento dell’Ente sull’entità dei contributi regionali sino ad oggi riconosciuti in proporzione all’entità del servizio prestato sul territorio e della procedura di gara indetta e conclusa in base all’entità della disponibilità prospettata, non ha considerato l’invarianza dei contributi ricevuti dallo Stato e l’immodificabilità unilaterale del servizio reso all’utenza, con mero atto dirigenziale, per di più in mancanza di una preliminare valutazione politico-amministrativa, da assumere di concerto con l’ente locale e in sede di modifica e variazione del piano di trasporto pubblico locale ovvero del programma di gestione del servizio e del relativo fabbisogno».

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