Herambiente dovrà continuare a rispettare l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) approvata nel luglio 2015 dalla Regione Molise. Con tutte le prescrizioni annesse. Lo ha stabilito il Tar nel tardo pomeriggio di ieri con una sentenza che ha fatto gridare alla vittoria le Mamme per la salute e l’ambiente e tutto il popolo di «Ora basta».
All’udienza del 10 maggio scorso, ricordiamo, proprio l’associazione e i cittadini, con una delegazione di amministratori locali del territorio venafrano si erano recati a Campobasso per un sit in davanti alla sede del Tribunale amministrativo regionale che, ieri, ha emanato l’attesa sentenza. Va detto senza mezze misure: è una vittoria piena per il territorio. Certo, poteva essere “pienissima” se la Regione nell’approvare gli emendamenti al Piano dei rifiuti avesse predisposto la Vas (Valutazione ambientale strategica), ma potrà sempre farlo e quindi superare l’accoglimento parziale del ricorso. Senza entrare nel tecnico della sentenza numero 212/2017, si può dire che Herambiente ha perso la battaglia. E non potrà, tra le altre cose, bruciare ecoballe di bassa.
I giudici amministrativi hanno infatti sentenziato che per quanto concerne la parte del ricorso relativa all’annullamento delle prescrizioni contenute nell’Aia e considerate eccessive dalla società che gestisce l’inceneritore di Pozzilli «tutti i motivi del ricorso sono destituiti di fondamento». Il Tar ha quindi approvato l’operato della Regione e della Conferenza dei Servizi, considerato dunque pienamente legittimo, rimarcando altresì con forza il «principio di precauzione». I giudici hanno scritto nero su bianco: «Il “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. Tale principio, lungi dal vietare l’adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica, quanto all’esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all’opposto, giustificare l’adozione di misure di protezione sovradimensionate, quand’anche permangano incertezze scientifiche sui rischi». È stato poi tenuto conto dello stato di salute del territorio: la Piana è già inquinata, pertantro non ci si può permettere il “lusso” di rischiare.
Herambiente, invece, avrebbe voluto far passare il messaggio che con l’approvazione del decreto legge 133 del 2014, il cosìddetto Sblocca Italia, le maglie si potessero allargare. Di parere contrario sono stati i giudici amministrativi che hanno bocciato la richiesta di “adeguamento” allo Sblocca Italia e, di conseguenza, a limiti meno stringenti.
In sostanza, su limiti alle emissioni, sulle misurazioni, sulle tipologie di rifiuti, sulle modalità di individuazione dei limiti massimi e dei rifiuti che possono essere bruciati è passata la linea della resistenza, rappresentata – anche al Tar oltre che sul territorio – dalle Mamme per la salute e l’ambiente, Comitato Donne 29 agosto, Codacons, Parco regionale dell’Olivo, Regione, Provincia, Comune di Venafro e Comune di Montaquila. Non costituiti in giudizio, invece, il Comune di Pozzilli, il Consorzio industriale, l’Arpa e l’Asrem (intese queste ultime due come assorbite dalla posizione della Regione).
Tra le altre cose, durante l’udienza e nella sentenza è emerso come l’impianto di Pozzilli non risulti poi così all’avanguardia. Dunque, hanno ragionato i giudici, “bene ha fatto la Regione ad applicare limiti più stringenti in via precauzionale”.
Nel dettaglio, ecco le prescrizioni che Herambiente voleva vedere cancellate ma che sono state invece confermate in toto, in particolare nelle parti dove: a) stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) prevede che per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) stabilisce, ai fini del rispetto del valore limite di emissione di Co, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti, anziché il limite semi-orario di colonna B), e con quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); d) prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto a malfunzionamento, o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; e) prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; f) stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; g) non integra i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice Cer 19.12.12. vale a dire “altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”; h) non contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto.
Accolta, seppur parzialmente, la parte del ricorso sugli emendamenti al Piano rifiuti che introducevano limiti ancora più stringenti ma che non dovrebbe incidere sull’inceneritore di Pozzilli che dovrà comunque rispettare l’Aia. Gli emendamenti della Regione (come da delibera numero 341/2016) sono stati così cancellati per un vizio formale – l’assenza della Valutazione strategica ambientale, che però potrà essere superato, come suggerito dallo stesso Tar, semplicemente attuando la procedura Vas e riapprovando il Piano. Su questo aspetto, dunque, la palla passa ora alla Regione.
Insomma, la lettura delle 51 pagine della sentenza spiega la gioia delle Mamme e di tutti coloro i quali hanno inteso costituirsi in giudizio. A partire, tra gli altri, dal Comune di Venafro. Il sindaco Antonio Sorbo ha inteso esultare per la straordinaria vittoria. «È un altro passo in avanti in un cammino che comunque resta difficile – ha affermato il sindaco la cui amministrazione è stata sempre vicina alle battaglie delle Mamme -. Alla Regione abbiamo già chiesto con le osservazioni di elaborare un piano di dismissione degli inceneritori entro il 2020. La Regione sta investendo sulla differenziata, quindi a regime solo il 30% dei rifiuti andrà incenerito e simili impianti non servono più. Almeno per i rifiuti molisani. Ci batteremo per questo e chiediamo piena condivisione da parte di tutti. Questa è una vittoria per tutti coloro i quali si sono costituiti ed è una sconfitta non solo per l’azienda ma anche per quelli che potevano costituirsi ma non l’hanno fatto…». Sorbo ha quindi ringraziato l’avvocata del Comune e tutti i legali che hanno dato battaglia nell’udienza del 10 maggio scorso.

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