Colpo di scena a Palazzo San Francesco. Da oggi in comune s’è insediato il commissario prefettizio, Erminia Ocello, mentre tutti attendevano che il sindaco, Ugo De Vivo, convocasse il consiglio comunale. “La Prefettura di Isernia sta commettendo un’omissione non ottemperando alla sentenza del Tar del 9 novembre 2012 che ha rimesso in carica il sindaco Ugo De Vivo. Del caso stiamo interessando la magistratura”. A parlare è l’avvocato Giovanni Fratangelo che, con l’avvocato Vincenzo Spagnuolo Vigorita, ha impostato il ricorso accolto dal Tar contro lo scioglimento del Consiglio comunale di Isernia prodotto dalle dimissioni di 17 consiglieri di centrodestra. Scioglimento annullato dal Tar perché erano state presentate prima della convalida degli eletti. “Dopo quattro mesi – ha detto ancora Fratangelo – abbiamo ristabilito la legalità e la Prefettura non procede convocando il sindaco De Vivo per gli adempimenti susseguenti alla sentenza”. Il nuovo commissario, Ermina Ocello ha precisato che: “il suo incarico è temporaneo”, legato ai tempi della notifica delle sentenza del Tar. Definita “necessaria” perché Ugo De Vivo non figura tra le parti in causa. In pratica non è tra i firmatari del ricorso al Tar. Ma l’avvocato Fratangelo ha precisato: “La sentenza risulta depositata alla segretaria del Tar dal 9 novembre e in quella stessa data comunicata alle parti costituite. Vale a dire: Prefettura Isernia, Ministero Interno, Presidenza del CdM, Presidente della Repubblica e tutti i rappresentati e difesi dell’Avvocatura dello Stato. Quindi dalla mattina successiva, ovvero dal 10 novembre, il Prefetto era obbligato a comunicare al sindaco De Vivo la sentenza immediatamente esecutiva”. Quanto alla notifica Fratangelo spiega: “é un atto che consente di produrre appello al Consiglio di Stato e può essere adempiuto in qualsiasi momento, ma nulla esclude della impossibilità di dare esecuzione alla sentenza. Comunque appena ricevute le copie conformi mi recherò a Isernia dall’Ufficiale giudiziario per la notifica di rito. Anche se tale adempimento non compete al ricorrente perché la parte avversa ne è già a conoscenza da oltre 12 giorni”

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