Circa quaranta cittadini bojanesi, tramite gli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola, hanno impugnato la delibera di giunta comunale n. 74 del 21 giugno scorso riguardante l’aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), nonché la deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 7 luglio 2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012-2013-2014 nella parte in cui prevede come allegato la richiamata delibera consiliare, e la determinazione n.35 del 30 luglio 2012 con cui il responsabile del servizio tributi ha approvato il ruolo Tarsu 2012, chiedendone l’annullamento al Tar Molise. Una delibera che i legali ritengono illegittima per una serie di motivazioni, tra cui il fatto che l’esecutivo non aveva il potere di modificare le tariffe in quanto l’istituzione e l’ordinamento dei tributi rientrano nella competenza esclusiva del consiglio comunale. In tal senso si è già espressa anche la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n.14376/2010, nonché diversi Tribunali amministrativi regionali. Gli atti impugnati, inoltre, violano l’art. 61 del Decreto legislativo n.507/1993 per quel che riguarda il gettito complessivo della tassa che non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In parole povere i cittadini devono concorrere alla copertura del costo del servizio entro un limite che va da un minimo del 50% al 100%.

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